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139687
IDG811200410
81.12.00410 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pizzetti Franco
Nota a ord. Trib. Milano 14 dicembre 1978
Regioni, an. 7 (1979), fasc. 2-3, pag. 451-460
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1851
Osserva che l' ordinanza annotata, pur seguendo un procedimento logico non del tutto lineare e coerente, merita apprezzamento poiche' prospetta tutta una serie di importanti dubbi sollevati in dottrina sulla legittimita' dell' art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 sul trasferimento delle IPAB (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza) ai comuni. I primi due dei tre problemi avanzati nell' ordinanza, cioe' l' esistenza di un eccesso di delega dell' art. 25 e l' asserita inammissibilita' del trasferimento agli enti territoriali di funzioni non di carattere amministrativo, non sembrano pero' tali da potersi fondare una convincente pretesa di incostituzionalita'. Molto piu' fondata appare invece, secondo l' A., la terza questione, cioe' il sostenere l' incostituzionalita' delle norme che precludono la possibilita' di riconoscere una personalita' di diritto privato ad organismni di beneficenza. In tal senso appaiono in contrasto con l' art. 38 della Costituzione sia la legge n. 6972 del 1980 che opero' la pubblicizzazione di tutti glienti di assistenza e beneficenza, sia, parallelamente, l' art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 che ha trasferito ai comuni tutti gli enti di assistenza e beneficenza, senza alcuna distinzione.
l. 17 luglio 1890, n. 6972 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 art. 38 Cost.
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