| Non e' d' accordo con la sentenza con la quale il Tribunale
Amministrativo Regionale dell' Emilia - Romagna ha affermato che, in
base alla legge regionale emiliana dell' 11 ottobre 1972, n. 9,
spetta alla Giunta e non al Consiglio regionale l' approvazione dei
piani regolatori comunali. Premesso che la questione e' stata
superata ora dalla legge regionale emiliana del 31 gennaio 1972, n.
12, che ha attribuito tale competenza ai comitati comprensoriali,
osserva che la sentenza annotata si pone in contrasto con l'
interpretazione a cui, dopo un iniziale adesione del Tribunale
Amministrativo Regionale, e' ultimamente giunto il Consiglio di
Stato. Il Tribunale ha invece mantenuto la sua precedente posizione,
precisando, nella sentenza annotata, che la competenza del Consiglio
regionale, in base alla legge del 1972, deve intendersi solo per gli
atti normativi che siano di emanazione regionale e che attengano al
territorio regionale. L' A. rileva, al contrario, come anche in
riferimento allo statuto regionale, sia riservata al Consiglio la
determinazione dell' indirizzo politico regionale, e che in questa
attivita' di indirizzo deve essere compresa anche l' approvazioen di
un piano regolatore comunale. D' altro lato contesta la stessa
qualificazione, fatta nella sentenza, del piano regolatore generale
come "atto normativo". Una analisi piu' approfondita conduce infatti
a considerarlo piuttosto come uno degli "atti a carattere
programmatorio" previsti dalla stessa legge del 1972.
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