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139690
IDG811200413
81.12.00413 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Colucci Martino
L' approvazione regionale dei piani regolatori dei comuni: organo competente e criteri per la sua determinazione
Nota a TAR ER 12 ottobre 1978, n. 400
Regioni, an. 7 (1979), fasc. 2-3, pag. 437-444
D1823
Non e' d' accordo con la sentenza con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale dell' Emilia - Romagna ha affermato che, in base alla legge regionale emiliana dell' 11 ottobre 1972, n. 9, spetta alla Giunta e non al Consiglio regionale l' approvazione dei piani regolatori comunali. Premesso che la questione e' stata superata ora dalla legge regionale emiliana del 31 gennaio 1972, n. 12, che ha attribuito tale competenza ai comitati comprensoriali, osserva che la sentenza annotata si pone in contrasto con l' interpretazione a cui, dopo un iniziale adesione del Tribunale Amministrativo Regionale, e' ultimamente giunto il Consiglio di Stato. Il Tribunale ha invece mantenuto la sua precedente posizione, precisando, nella sentenza annotata, che la competenza del Consiglio regionale, in base alla legge del 1972, deve intendersi solo per gli atti normativi che siano di emanazione regionale e che attengano al territorio regionale. L' A. rileva, al contrario, come anche in riferimento allo statuto regionale, sia riservata al Consiglio la determinazione dell' indirizzo politico regionale, e che in questa attivita' di indirizzo deve essere compresa anche l' approvazioen di un piano regolatore comunale. D' altro lato contesta la stessa qualificazione, fatta nella sentenza, del piano regolatore generale come "atto normativo". Una analisi piu' approfondita conduce infatti a considerarlo piuttosto come uno degli "atti a carattere programmatorio" previsti dalla stessa legge del 1972.
l.r. ER 11 ottobre 1972, n. 9 l.r. ER 31 gennaio 1975, n. 12
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