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139735
IDG811200465
81.12.00465 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Notari Alessandro
I giudici amministrativi non si rassegnano ad accettare i limiti imposti dal legislatore al loro potere cautelare
Nota a ord. TAR LA sez. I 16 maggio 1979, n. 205
Foro amm., an. 56 (1980), fasc. 12, pt. 1, pag. 2345-2349
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D15; D153; D15306
L' A., rilevata la validita' della ordinanza che commenta sotto il profilo del diritto sostanziale, la ritiene da inserire in quel "braccio di ferro" tra giudice amministrativo e legislativo nella applicazione dei poteri cautelari attribuiti ai primi che tanta importanza rivestono oggi nel nostro ordinamento. Allo scopo di chiarire la questione esegue una analisi comparativa delle varie limitazione temporali e sostanziali poste dal legislatore al potere del giudice amministrativo culminate nella l. 3 gennaio 1978, n. 1 per analizzare poi in dettaglio i motivi di interesse della ordinanza che ritiene "originale" se non altro per il modo con cui il privato si e' opposto all' occupazione d' urgenza e con cui il TAR Lazio ha sospeso l' attivita' dell' amministrazione comunale procedente.
art. 21 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 art. 39 r.d. 26 giugno 1924, n. 1034 art. 13 l. 22 novembre 1971, n. 865 art. 7 l. 27 giugno 1974, n. 247 l. 3 gennaio 1978, n. 1
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