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139737
IDG811200467
81.12.00467 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Garri Francesco
Esercizio di funzioni delegate da parte delle regioni ad autonomia ordinaria e controlli
Foro amm., an. 56 (1980), fasc. 12, pt. 1, pag. 2313-2326
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D031; D0310; D03103; D0313; D03131; D1406
L' A. muove dalle sentenze n. 39 del 1957 e n. 40 del 1972, le quali sembrano affermare come a proposito della delega delle regioni agli enti locali essa riguardi solo l' esercizio delle funzioni e non la titolarita' di esse, per passare poi ad una analisi delle recenti vicende giurisdizionali le quali indicano come la problematica del controllo sulla gestione delle spese relative all' esercizio delle funzioni delegate dallo Stato alle regioni ad autonomia ordinaria sia ancora tutto da svolgere. Premesso un rilievo sulla funzione importante dello strumento "delega" negli ordinamenti moderni, l' A. ritiene che la tesi, secondo cui la competenza ad esercitare il controllo sugli atti emessi nell' esercizio di funzioni delegate e' da attribuire allo stesso organo che effettua il controllo sugli atti emessi nell' esercizio di funzioni proprie, sia suffragata da valide affermazioni, da cio' facendo scaturire la competenza della commissione di controllo e non della C. Conti sugli atti propri di regioni ed enti locali ex art. 100, 125, 130 Cost. ritenendo prive di fondamento le principali critiche mosse a tale controllo, e che la competenza dei vari organi di controllo sia individuata dalla carta costituzionale con riferimento al dato formale della imputazione degli atti a controllo sottoposti.
art 125 Cost. art. 100 Cost. art. 130 Cost.
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