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139742
IDG811200472
81.12.00472 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Iannotta Raffaele
In tema di esplicazione di attivita' professionale da parte dei sanitari ospedalieri
Nota a Cons. Stato sez. V 28 novembre 1980, n. 960
Foro amm., an. 57 (1981), fasc. 1-2, pt. 1, pag. 248-251
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D188; D18821; D969101
Premesso che la decisione in questione si riferisce ad un problema sostanzialmente superato col d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 l' A. ritiene sorgere il problema nel definire l' ambito del divieto di esplicare attivita' professionale da parte dei medici nelle case di cura private. Per tentare di chiarire i termini della questione egli analizza la portata degli artt. 23, 24 e 26 del d.p.r. 1969 n. 130 che sembravano pero' porre in essere una disparita' di trattamento portato dinanzi alla C. Cost., la quale, pur confutandola, non manco' di indicare la necessita' di modificare la disciplina normativa. Infatti si e' giunti all' abrogazione della lettera d dell' art. 43 1968 n. 132 che comporta la liceita' dell' esercizio professionale da parte di sanitari a tempo definito anche in case di cura private pur sussistendo la possibilita' che norme particolari pongano limiti di distanza e temporali a tale esercizio. Analizzando piu' partitamente la decisione l' A. ritiene che essa, postulando un' interpretazione deontologica dell' articolo di cui sopra, si fondi sulla ricognizione della posizione del sanitario rispetto alla possibilita'di esplicare attivita' professionale e con cio' susciti perplessita' nell' ammettere la liceita' dell' attivita' professionale in imprese sanitarie e la corrispondente impossibilita' di applicazione disciplinari.
d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761 art. 43 lett. d.l. 12 febbraio 1968, n. 132 art. 23 d.p.r. 27 marzo 1969, n. 130 art. 12 l. 29 giugno 1977, n. 349
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