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139775
IDG811200511
81.12.00511 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zagarese Erman
Il potere del giudice amministrativo di disapplicare atti generali di organi centrali dello Stato, in quanto impugnati con atti degli stessi attuativi, emanati da organi periferici
Riv. amm. Rep. it., an. 131 (1980), fasc. 11, pt. 1, pag. 741-744
D153; D15300; D1552
L' A. si propone di dare un contributo per la soluzione delle questioni, di frequente prospettate alla giurisdizione amministrativa, attinenti provvedimenti, alcuni generali ed altri individuali, aventi caratteri rispettivamente normativi ed attuativi, tra di essi variamente connessi, cosi' da postulare (malgrado la diversa fonte di emanazione da organi centrali o periferici dello stato) una trattazione unitaria. Cerca quindi di puntualizzare la giurisprudenza sulla questione di principio attinente la competenza, richiamando in particolare quanto sancito dalla adunanza plenaria n. 5 del 19 aprile 1977, che, al fine di evitare eventuali giudicati contraddittori nei giudizi afferenti atti come sopra connessi, postula che si attui lo spostamento di competenza al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, spostamento che pero' puo' essere sancito solamente su istanza di regolamento di competenza, avanzata da una delle parti in giudizio, legittimata a proporla. Ove cio' non avvenga, non potendo il Tribunale adito (quando ovviamente diverso da quello del Lazio) denegare giustizia, ne' stralciare il giudizio, ne' estendere il suo potere all' atto normativo dell' amministrazione centrale, l' A. ritiene che lo strumento giuridico atto ad eliminare tale inceppamento possa essere individuato, per quanto attiene all' atto generale di organo centrale inserito nei giudizi di legittimita' su provvedimenti di organi periferici dello Stato, in quei poteri di disapplicazione degli atti amministrativi, funzionalmente attribuiti al giudice ordinario, relativamente a questioni aventi carattere di pregiudizialita' nei confronti dell' oggetto principale del giudizio di specie.
art. 3 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 Cons. Stato ad. plen. 19 aprile 1977, n. 5
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