| L' A. si propone di dare un contributo per la soluzione delle
questioni, di frequente prospettate alla giurisdizione
amministrativa, attinenti provvedimenti, alcuni generali ed altri
individuali, aventi caratteri rispettivamente normativi ed attuativi,
tra di essi variamente connessi, cosi' da postulare (malgrado la
diversa fonte di emanazione da organi centrali o periferici dello
stato) una trattazione unitaria. Cerca quindi di puntualizzare la
giurisprudenza sulla questione di principio attinente la competenza,
richiamando in particolare quanto sancito dalla adunanza plenaria n.
5 del 19 aprile 1977, che, al fine di evitare eventuali giudicati
contraddittori nei giudizi afferenti atti come sopra connessi,
postula che si attui lo spostamento di competenza al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, spostamento che pero' puo' essere
sancito solamente su istanza di regolamento di competenza, avanzata
da una delle parti in giudizio, legittimata a proporla. Ove cio' non
avvenga, non potendo il Tribunale adito (quando ovviamente diverso da
quello del Lazio) denegare giustizia, ne' stralciare il giudizio, ne'
estendere il suo potere all' atto normativo dell' amministrazione
centrale, l' A. ritiene che lo strumento giuridico atto ad eliminare
tale inceppamento possa essere individuato, per quanto attiene all'
atto generale di organo centrale inserito nei giudizi di legittimita'
su provvedimenti di organi periferici dello Stato, in quei poteri di
disapplicazione degli atti amministrativi, funzionalmente attribuiti
al giudice ordinario, relativamente a questioni aventi carattere di
pregiudizialita' nei confronti dell' oggetto principale del giudizio
di specie.
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