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139778
IDG811200514
81.12.00514 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Taranto Amilcare
Il ricorso gerarchico ed il termine per la sua decisione
Riv. amm. Rep. it., an. 131 (1980), fasc. 12, pt. 2, pag. 842-845
D1512
L' A. svolge alcune considerazioni circa la tardiva decisione sul ricorso gerarchico e circa il problema del silenzio-rigetto nel nuovo sistema instaurato con i decreti presidenziali n. 1199 e n. 1034 del 1971, ponendo in evidenza le disparita' fra la normativa abrogata e quella vigente, richiamando inoltre alcune recenti decisioni giurisprudenziali in materia. In definitiva l' A. puntualizza che in base all' art. 34 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato il provvedimento da impugnarsi in via giurisdizionale deve essere definitivo, e, soltanto se l' organo adito non pronuncia la decisione entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, il ricorrente e' autorizzato ad impugnare, in secondo grado, e cioe' in via giurisdizionale, il provvedimento proposto in primo grado, e cioe' in via gerarchica.
Cons. Stato ad. plen. 27 gennaio 1978, n. 2 Cons. Stato ad. plen. 3 febbraio 1978, n. 3 Cons. Stato ad. plen. 3 febbraio 1978, n. 4 d.p.r. 26 novembre 1971, n. 1199 d.p.r. 6 dicembre 1971, n. 1034
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