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139779
IDG811200516
81.12.00516 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gallone Giorgio
Questioni sull' autonoma cedibilita' del riscatto convenzionale nella vendita
Nota a Cass. 24 maggio 1979, n. 2999
Riv. giur. edil., an. 23 (1980), fasc. 5, pt. 1, pag. 830-834
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30630
La sentenza della Cassazione 24/5/1979 n. 2999 che viene annotata dall' autore stabilisce che il diritto di riscatto previsto dall' articolo 1500 c.c. non puo' essere ceduto dal venditore ad un terzo senza il previo consenso del compratore. L' A. condivide sostanzialmente le conclusioni della sentenza della Cassazione che si inserisce in un panorama giurisprudenziale e dottrinale abbastanza incerto e controverso, ritenendo che la cedibilita' del diritto di riscatto senza il consenso del compratore contrasti, prima di tutto in via generale, con quella che e' la funzione del meccanismo di vendita previsto dall' art. 1500 c.c., cioe' l' agevolazione del venditore a riacquistare la proprieta' della cosa venduta per sopperire ad esigenze momentanee. L' Autore rileva inoltre che decisivo ostacolo ad ammetterne la cedibilita' e' costituito dal fatto che il diritto di riscatto e' un diritto potestativo inscindibile dalla situazione giuridica da cui trae vita onde la cessione del solo diritto di riscatto, al di fuori della cessione dell' intera posizione contrattuale, viene ad operare una modificazione strutturale del contratto sia soggettiva che oggettiva in assenza del consenso del compratore.
art. 1500 c.c. Cass. 24 maggio 1979, n. 2999
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