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139780
IDG811200517
81.12.00517 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Monaco Antonio
l' art. 65, 2 comma della l. 25 luglio 1968, n. 392
Riv. giur. edil., an. 23 (1980), fasc. 5, pt. 2, pag. 215-257
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30640
L' A. prende in esame l' art. 65 della l. 27/7/78 n. 392 relativamente ai primi due commi, che stabiliscono per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge e non soggetti a proroga l' applicazione delle norme sulla durata minima del contratto di locazione e, al secondo comma, che la disposizione suddetta si applichi anche a quei contratti per i quali alla data di entrata in vigore della legge e' in corso procedimento per convalida di licenza o di sfratto per finita locazione. La norma in questione e' risultata di difficile interpretazione, la dottrina si e' schierata tra le posizioni di chi ha prospettato interpretazioni restrittive e chi invece ha dato interpretazioni estensive. La stessa Corte Costituzionale e' stata chiamata a pronunciarsi ralativamente ad una presunta illegittimita' del secondo comma dell' art. 65 (sentenza 18/1980). L' A. ritiene che l' interpretazione della norma in questione debba prendere spunto dalla volonta' del legislatore che e' individuabile nel senso di dare nuova vita a rapporti giuridicamente gia' cessati al momento di entrata in vigore della legge. Premesso questo accertamento, l' A. ritiene che il primo comma dell' articolo in esame si riferisca non solo a quei contratti in corso de jure, ma anche a quelli di cui siano in corso di svolgimento gli effetti in via di mero fatto, cosicche' l' espressione usata dal legislatore della legge 392 di "contratti in corso" venga ad avere un significato ampio e diverso da quello che, in pendenza del regime vincolistico, si dava a tale espressione. Problemi non meno gravi offre l' interpretazione del secondo comma dell' art. 65 in esame; l' A. ritiene a tale proposito che siano applicabili le disposizioni sulla durata minima per quei contratti che siano comunque sub judice, siano essi giuridicamente in corso o cessati de jure. L' A. ritiene inoltre che il riferimento ai soli procedimenti di convalida sia non conforme all' intenzione del legislatore e che quindi le norme sulla durata minima siano applicabili anche quando il giudizio per la risoluzione del contratto sia iniziato nelle forme ordinarie, trovando limite solo nel passaggio in giudicato della sentenza.
art. 65 l. 27 luglio 1978, n. 392
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