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| IDG811200517 | |
| 81.12.00517 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Monaco Antonio
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| l' art. 65, 2 comma della l. 25 luglio 1968, n. 392
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| Riv. giur. edil., an. 23 (1980), fasc. 5, pt. 2, pag. 215-257
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30640
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| L' A. prende in esame l' art. 65 della l. 27/7/78 n. 392
relativamente ai primi due commi, che stabiliscono per i contratti in
corso alla data di entrata in vigore della legge e non soggetti a
proroga l' applicazione delle norme sulla durata minima del contratto
di locazione e, al secondo comma, che la disposizione suddetta si
applichi anche a quei contratti per i quali alla data di entrata in
vigore della legge e' in corso procedimento per convalida di licenza
o di sfratto per finita locazione. La norma in questione e' risultata
di difficile interpretazione, la dottrina si e' schierata tra le
posizioni di chi ha prospettato interpretazioni restrittive e chi
invece ha dato interpretazioni estensive. La stessa Corte
Costituzionale e' stata chiamata a pronunciarsi ralativamente ad una
presunta illegittimita' del secondo comma dell' art. 65 (sentenza
18/1980). L' A. ritiene che l' interpretazione della norma in
questione debba prendere spunto dalla volonta' del legislatore che e'
individuabile nel senso di dare nuova vita a rapporti giuridicamente
gia' cessati al momento di entrata in vigore della legge. Premesso
questo accertamento, l' A. ritiene che il primo comma dell' articolo
in esame si riferisca non solo a quei contratti in corso de jure, ma
anche a quelli di cui siano in corso di svolgimento gli effetti in
via di mero fatto, cosicche' l' espressione usata dal legislatore
della legge 392 di "contratti in corso" venga ad avere un significato
ampio e diverso da quello che, in pendenza del regime vincolistico,
si dava a tale espressione. Problemi non meno gravi offre l'
interpretazione del secondo comma dell' art. 65 in esame; l' A.
ritiene a tale proposito che siano applicabili le disposizioni sulla
durata minima per quei contratti che siano comunque sub judice, siano
essi giuridicamente in corso o cessati de jure. L' A. ritiene inoltre
che il riferimento ai soli procedimenti di convalida sia non conforme
all' intenzione del legislatore e che quindi le norme sulla durata
minima siano applicabili anche quando il giudizio per la risoluzione
del contratto sia iniziato nelle forme ordinarie, trovando limite
solo nel passaggio in giudicato della sentenza.
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| art. 65 l. 27 luglio 1978, n. 392
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