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139782
IDG811200407
81.12.00407 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Calabro' Corrado
Il giudizio di ottemperanza
Impr. amb. pubbl. amm., an. 7 (1980), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 243-286
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D15305; D15313
Il giudizio di ottemperanza fornisce, secondo l' A., la chiave per penetrare l' essenza della giurisdizione amministrativa. Mentre nel campo dei rapporti intersoggettivi il giudice ordinario "non ha mai a che vedere con la partecipazione operativa, in committendo o in omittendo, alla gestione degli affari delle parti", nel campo pubblico l' intervento del giudice amministrativo tende potenzialmente a sostituirsi all' azione dell' amministrazione. L' intervento del giudice amministrativo nei confronti dell' amministrazione non si esaurisce nel potere di annullamento. La sentenza amministrativa ha infatti due facce. La prima, l' effetto annullatore, e' rivolta al passato, vale a dire all' azione amministrativa invalida che viene tolta di mezzo. La seconda e' rivolta alla azione amministrativa futura, cui si indirizza la funzione esemplare e orientatrice della sentenza amministrativa, che e' quella che maggiormente la caratterizza. L' annullamento e' la breccia attraverso la quale tale funzione penetra nelle linee dell' azione (generalmente non ancora conclusa) dell' ammininistrazione; l' eliminazione dell' atto raramente esaurisce la controversia e l' esigenza operativa in essa coinvolta. C' e' dunque una vicenda ulteriore, tutta da seguire. Ed e' al giudice amministrativo che spetta istituzionalmente tale compito. Alla destinazione della pronuncia del giudice amministrativo a innestarsi nel vivo dell' azione amministrativa (cioe' nell' attualita' non ancora conclusa del suo svolgersi), modellandosi sulle peculiarita' del suo oggetto, sono preordinati la sua composizione, la sua esperienza, i suoi poteri, in sintonia con la specialita' della sua posizione costituzionale. Funzione del giudizio di ottemperanza e', coerentemente, lo sviluppo e il compimento di "un' azione che non incontra piu' il limite delle valutazioni discrezionali riservate all' autorita'", destinata a inserirsi -dinamicamente ma esaustivamente - nel circuito decisionale e operativo dell' amministrazione, mediante un supplemento di giurisdizione in cui il giudizio amministrativo e' naturalmente predisposto a sboccare e proseguire e che da' luogo, nel sistema, all' unico mezzo costituzionale e non destabilizzante di sostituzione del giudice - del giudice amministrativo- all' amministrazione. Piu' che un giudizio di esecuzione, il giudizio di ottemperanza puo' essere quindi espressivamente definito un giudizio di "prosecuzione" del giudicato.
Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze



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