| Il giudizio di ottemperanza fornisce, secondo l' A., la chiave per
penetrare l' essenza della giurisdizione amministrativa. Mentre nel
campo dei rapporti intersoggettivi il giudice ordinario "non ha mai a
che vedere con la partecipazione operativa, in committendo o in
omittendo, alla gestione degli affari delle parti", nel campo
pubblico l' intervento del giudice amministrativo tende
potenzialmente a sostituirsi all' azione dell' amministrazione. L'
intervento del giudice amministrativo nei confronti dell'
amministrazione non si esaurisce nel potere di annullamento. La
sentenza amministrativa ha infatti due facce. La prima, l' effetto
annullatore, e' rivolta al passato, vale a dire all' azione
amministrativa invalida che viene tolta di mezzo. La seconda e'
rivolta alla azione amministrativa futura, cui si indirizza la
funzione esemplare e orientatrice della sentenza amministrativa, che
e' quella che maggiormente la caratterizza. L' annullamento e' la
breccia attraverso la quale tale funzione penetra nelle linee dell'
azione (generalmente non ancora conclusa) dell' ammininistrazione; l'
eliminazione dell' atto raramente esaurisce la controversia e l'
esigenza operativa in essa coinvolta. C' e' dunque una vicenda
ulteriore, tutta da seguire. Ed e' al giudice amministrativo che
spetta istituzionalmente tale compito. Alla destinazione della
pronuncia del giudice amministrativo a innestarsi nel vivo dell'
azione amministrativa (cioe' nell' attualita' non ancora conclusa del
suo svolgersi), modellandosi sulle peculiarita' del suo oggetto, sono
preordinati la sua composizione, la sua esperienza, i suoi poteri, in
sintonia con la specialita' della sua posizione costituzionale.
Funzione del giudizio di ottemperanza e', coerentemente, lo sviluppo
e il compimento di "un' azione che non incontra piu' il limite delle
valutazioni discrezionali riservate all' autorita'", destinata a
inserirsi -dinamicamente ma esaustivamente - nel circuito decisionale
e operativo dell' amministrazione, mediante un supplemento di
giurisdizione in cui il giudizio amministrativo e' naturalmente
predisposto a sboccare e proseguire e che da' luogo, nel sistema,
all' unico mezzo costituzionale e non destabilizzante di sostituzione
del giudice - del giudice amministrativo- all' amministrazione. Piu'
che un giudizio di esecuzione, il giudizio di ottemperanza puo'
essere quindi espressivamente definito un giudizio di "prosecuzione"
del giudicato.
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