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139784
IDG811200451
81.12.00451 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caturano Antonio
Esiste ancora un termine per la riammissione dei ricorsi in materia di pensioni di guerra?
Foro amm., an. 57 (1981), fasc. 3, pt. 1, pag. 522-528
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D18504
Il lavoro, esaminando l' art. 116 del testo unico n. 915 / '78 in materia di pensioni di guerra, si pone il problema se la omissione di un temine espresso per la riassunzione del gravame giurisdizionale da parte di aventi causa del ricorrente deceduto, implichi che il legislatore abbia voluto effettivamente sopprimere il precedente limite di un anno, fissato dall' art. 19 legge 585/1971. Tale problema e' risolto in senso affermativo, con la conseguenza che a partire dal 1978 la riassunzione non soggiace piu' ad alcun termine, sulla base delle seguenti argomentazioni: a) l' art. 116 del testo unico n. 915, che non accenna a termini, consente per la riassunzione le stesse "forme" previste per il ricorso. Poiche' non appare possibile confondere "forma" con "termine", per molti motivi di carattere concettuale, di diritto positivo e di logica interpretativa, tale rinvio non comprende assolutamenta alcuna nozione di termine che, pertanto, e' esclusa dal legislatore. b) Poiche' l' art. 19 della legge 585/1971 abrogava il temine annuale per la riassunzione del gravame per pensione di guerra contenuto per relazionem, nell' art. 75 r.d. 1214/1934, l' abrogazione che l' art. 116 opera dell' art. 19 legge n. 585 non fa "rivivere" la normativa (e il termine) precedente. Cio' sia che si segua l' orientamento prevalente della Cassazione e della dottrina (v. per tutti, Donati, Sandulli, Giannini, Guarino) secondo il quale e' del tutto inammissibile il fenomeno della reviviscenza attraverso l' abrogazione di norme abrogatrici(nel profilo che cio' che e' morto non puo' piu' essere richiamato in vita); sia che ci si adegui alla tesi opposta (marcatamente minoritaria, del Pugliatti e del Sorrentino) che ammette il fenomeno delle reviviscenza (perche' tale tesi ritiene che la reviviscenza si produca solo se la normativa abrogratrice non contenga alcuna disciplina della materia regolata dalle norme abrogate, circostanza che non si verifica nel caso del testo unico n. 915, che contiene, nell' opposto, una compiuta regolamentazione dell' istituto della riassunzione). c) Numerose disposizioni del nuovo testo unico dimostrano una chiara linea di tendenza a favorire i destinatari della nuova normativa: in tale quadro la sopravvivenza di un termine angusto per riassumere e' un rudere anacronistico, laddove la soppressione di ogni termine si sintonizza coerentemente col sistema complessivo del nuovo testo unico. d) A seguito della sentenza n. 36/1976 della Corte Costituzionale che ha annullato l' art. 19 della legge 585/1971 (nella parte in cui non faceva decorrere l' anno per la riassunzione della notizia della esistenza del ricorso), la facile dimostrabilita' della ignoranza di un ricorso da parte degli eredi ha praticamente frantumato la previsione di un termine per riassumere. Sotto questo profilo la scelta del legislatore ha trasformato in situazione di diritto quella che era una generalizzata situazione di fatto.
d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915
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