| Il lavoro, esaminando l' art. 116 del testo unico n. 915 / '78 in
materia di pensioni di guerra, si pone il problema se la omissione di
un temine espresso per la riassunzione del gravame giurisdizionale da
parte di aventi causa del ricorrente deceduto, implichi che il
legislatore abbia voluto effettivamente sopprimere il precedente
limite di un anno, fissato dall' art. 19 legge 585/1971. Tale
problema e' risolto in senso affermativo, con la conseguenza che a
partire dal 1978 la riassunzione non soggiace piu' ad alcun termine,
sulla base delle seguenti argomentazioni: a) l' art. 116 del testo
unico n. 915, che non accenna a termini, consente per la riassunzione
le stesse "forme" previste per il ricorso. Poiche' non appare
possibile confondere "forma" con "termine", per molti motivi di
carattere concettuale, di diritto positivo e di logica
interpretativa, tale rinvio non comprende assolutamenta alcuna
nozione di termine che, pertanto, e' esclusa dal legislatore. b)
Poiche' l' art. 19 della legge 585/1971 abrogava il temine annuale
per la riassunzione del gravame per pensione di guerra contenuto per
relazionem, nell' art. 75 r.d. 1214/1934, l' abrogazione che l' art.
116 opera dell' art. 19 legge n. 585 non fa "rivivere" la normativa
(e il termine) precedente. Cio' sia che si segua l' orientamento
prevalente della Cassazione e della dottrina (v. per tutti, Donati,
Sandulli, Giannini, Guarino) secondo il quale e' del tutto
inammissibile il fenomeno della reviviscenza attraverso l'
abrogazione di norme abrogatrici(nel profilo che cio' che e' morto
non puo' piu' essere richiamato in vita); sia che ci si adegui alla
tesi opposta (marcatamente minoritaria, del Pugliatti e del
Sorrentino) che ammette il fenomeno delle reviviscenza (perche' tale
tesi ritiene che la reviviscenza si produca solo se la normativa
abrogratrice non contenga alcuna disciplina della materia regolata
dalle norme abrogate, circostanza che non si verifica nel caso del
testo unico n. 915, che contiene, nell' opposto, una compiuta
regolamentazione dell' istituto della riassunzione). c) Numerose
disposizioni del nuovo testo unico dimostrano una chiara linea di
tendenza a favorire i destinatari della nuova normativa: in tale
quadro la sopravvivenza di un termine angusto per riassumere e' un
rudere anacronistico, laddove la soppressione di ogni termine si
sintonizza coerentemente col sistema complessivo del nuovo testo
unico. d) A seguito della sentenza n. 36/1976 della Corte
Costituzionale che ha annullato l' art. 19 della legge 585/1971
(nella parte in cui non faceva decorrere l' anno per la riassunzione
della notizia della esistenza del ricorso), la facile dimostrabilita'
della ignoranza di un ricorso da parte degli eredi ha praticamente
frantumato la previsione di un termine per riassumere. Sotto questo
profilo la scelta del legislatore ha trasformato in situazione di
diritto quella che era una generalizzata situazione di fatto.
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