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139785
IDG811200452
81.12.00452 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giampietro Pasquale
La legge Merli e le Direttive comunitarie a tutela dell' ambiente
Foro amm., an. 57 (1981), fasc. 3, pt. 1, pag. 490-521
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D1825
Partendo dal raffronto diretto tra legge "Merli" e Direttive comunitarie - sull' acqua da destinare alla potabilizzazione, sulle acque da balneazione, sui rifiuti provenienti dall' industriadi biossido di titanio sui rifiuti tossici e nocivi, sulla qualita' delle acque da destinare alla vita dei pesci - l' A. si pone il quesito relativo all' attuazione, nell' ordinamento interno, di tali direttive. Esclusa la ipotesi che la legge n. 319/1976 costituisca attuazione delle prescrizioni comunitarie, per ragioni estrinseche, cronologiche e di formazione della legge nazionale e, intrinseche, di diverso approccio della normativa comunitaria (che tutela direttamente il corpo ricettore, per sue determinate utilizzazioni e non gia' la qualita' degli scarichi, come nella legge Merli) si indagano ed evidenziano i canali giuridici a mezzo dei quali puo' realizzarsi la "penetrazione di fatto" delle direttive nell' ordinamento italiano, previa esplicazione dei momenti di ravvicinamento (gia' in atto) tra i due ordinamenti giuridici, secondo idee-guida comuni (progressivo raggiungimento di standards di qualita' delle acque; intervento preventivo, con lo strumento autorizzatorio, e non repressivo; predisposizione di valori-limite di accettabilita'; norme di salvaguardia ecc.). Si prospetta -quindi - il possibile ricorso delle autorita' statali e locali (regionali, comunali ecc.) agli artt. 26 e 25 della legge n. 319 per attuare tale "penetrazione" e si pone il problema della vincolativita' o meno delle direttive comunitarie rispetto all' ente regionale, a seguito del trasferimento in capo a quest' ultimo delle competenze in materia di inquinamento con il d.p.r. n. 616/1977. Da ultimo, esaminato il meccanismo formale di attuazione delle direttive, delineato dagli artt. 4 e 6 del d.p.r. n. 616 citato, l' ampia ricerca affronta e da' risposta ai seguenti finali interrogativi: a) se la legge 319 puo' considerarsi legge-quadro, ai fini dell' art. 6 del d.p.r. 616; b) quali iniziative le regioni possono assumere, sul piano legislativo ed amministrativo, in assenza dell' intervento statale, cioe' della legge quadro; c) se le direttive comunicatarie nel settore ambientale siano immediatamente operanti nell' ordinamento italiano, creando delle posizioni di vantaggio (veri e propri diritti soggettivi) azionabili sia di fronte alla Pubblica Amministrazione che nei confronti degli altri cittadini, in specie per la protezione della salubrita' dei corpi ricettori, condizione necessaria alla tutela della salute, intesa, in senso ampio, come diritto all' ambiente salubre.
l. 10 maggio 1976, n. 319
Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze



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