| Partendo dal raffronto diretto tra legge "Merli" e Direttive
comunitarie - sull' acqua da destinare alla potabilizzazione, sulle
acque da balneazione, sui rifiuti provenienti dall' industriadi
biossido di titanio sui rifiuti tossici e nocivi, sulla qualita'
delle acque da destinare alla vita dei pesci - l' A. si pone il
quesito relativo all' attuazione, nell' ordinamento interno, di tali
direttive. Esclusa la ipotesi che la legge n. 319/1976 costituisca
attuazione delle prescrizioni comunitarie, per ragioni estrinseche,
cronologiche e di formazione della legge nazionale e, intrinseche, di
diverso approccio della normativa comunitaria (che tutela
direttamente il corpo ricettore, per sue determinate utilizzazioni e
non gia' la qualita' degli scarichi, come nella legge Merli) si
indagano ed evidenziano i canali giuridici a mezzo dei quali puo'
realizzarsi la "penetrazione di fatto" delle direttive nell'
ordinamento italiano, previa esplicazione dei momenti di
ravvicinamento (gia' in atto) tra i due ordinamenti giuridici,
secondo idee-guida comuni (progressivo raggiungimento di standards di
qualita' delle acque; intervento preventivo, con lo strumento
autorizzatorio, e non repressivo; predisposizione di valori-limite di
accettabilita'; norme di salvaguardia ecc.). Si prospetta -quindi -
il possibile ricorso delle autorita' statali e locali (regionali,
comunali ecc.) agli artt. 26 e 25 della legge n. 319 per attuare tale
"penetrazione" e si pone il problema della vincolativita' o meno
delle direttive comunitarie rispetto all' ente regionale, a seguito
del trasferimento in capo a quest' ultimo delle competenze in materia
di inquinamento con il d.p.r. n. 616/1977. Da ultimo, esaminato il
meccanismo formale di attuazione delle direttive, delineato dagli
artt. 4 e 6 del d.p.r. n. 616 citato, l' ampia ricerca affronta e da'
risposta ai seguenti finali interrogativi: a) se la legge 319 puo'
considerarsi legge-quadro, ai fini dell' art. 6 del d.p.r. 616; b)
quali iniziative le regioni possono assumere, sul piano legislativo
ed amministrativo, in assenza dell' intervento statale, cioe' della
legge quadro; c) se le direttive comunicatarie nel settore ambientale
siano immediatamente operanti nell' ordinamento italiano, creando
delle posizioni di vantaggio (veri e propri diritti soggettivi)
azionabili sia di fronte alla Pubblica Amministrazione che nei
confronti degli altri cittadini, in specie per la protezione della
salubrita' dei corpi ricettori, condizione necessaria alla tutela
della salute, intesa, in senso ampio, come diritto all' ambiente
salubre.
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