| Premesso che, ormai, la dottrina ha accolto la tesi della competenza
della Corte Costituzionale a decidere sul ricorso contro il decreto
presidenziale di scioglimento dei consigli regionali (e cio' a
seguito della sent. n. 110 del 1970), si tratta di individuare l'
organo competente a proporre l' impugnativa: si giunge a ritenere
preferibile considerare competenti la giunta e il suo presidente,
sebbene cessati (e, per tanto, eccezionalmente in carica al solo fine
di detta funzione), anziche' la commissione di tre membri prevista
dall' articolo 126 Cost. e dagli statuti speciali. Tuttavia, il
rilievo che la giunta - ammesso che possa considerarsene legittimata,
ancorche' decaduta - dovrebbe proporre ricorso in tempi
ristrettissimi e che, comunque, la decisione della Corte non potrebbe
intervenire in tempo utile (salvo tempestiva sospensione del
provvedimento, con conseguente insorgenza di gravi questioni
politico-costituzionali) induce a concludere che - in assenza di
specifiche norme concernenti il ricorso in argomento e in
considerazione dell' esistenza di altri rimedi costituzionali
(v.artt. 95, comma 2, e 134 Cost.) - il decreto sia, in realta', non
soggetto a gravame giurisdizionale.
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