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139787
IDG811200454
81.12.00454 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Barbagallo Renato
Sull' impugnabilita' del decreto di scioglimento dei consigli regionali
Foro amm., an. 57 (1981), fasc. 3, pt. 1, pag. 536-537
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D14230
Premesso che, ormai, la dottrina ha accolto la tesi della competenza della Corte Costituzionale a decidere sul ricorso contro il decreto presidenziale di scioglimento dei consigli regionali (e cio' a seguito della sent. n. 110 del 1970), si tratta di individuare l' organo competente a proporre l' impugnativa: si giunge a ritenere preferibile considerare competenti la giunta e il suo presidente, sebbene cessati (e, per tanto, eccezionalmente in carica al solo fine di detta funzione), anziche' la commissione di tre membri prevista dall' articolo 126 Cost. e dagli statuti speciali. Tuttavia, il rilievo che la giunta - ammesso che possa considerarsene legittimata, ancorche' decaduta - dovrebbe proporre ricorso in tempi ristrettissimi e che, comunque, la decisione della Corte non potrebbe intervenire in tempo utile (salvo tempestiva sospensione del provvedimento, con conseguente insorgenza di gravi questioni politico-costituzionali) induce a concludere che - in assenza di specifiche norme concernenti il ricorso in argomento e in considerazione dell' esistenza di altri rimedi costituzionali (v.artt. 95, comma 2, e 134 Cost.) - il decreto sia, in realta', non soggetto a gravame giurisdizionale.
Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze



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