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| IDG810601161 | |
| 81.06.01161 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Mizzoni Carlo
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| Il potere disciplinare nei recenti orientamenti giurisprudenziali
sull' art. 7 dello statuto dei lavoratori
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| Nota a Pret. Viterbo 4 marzo 1980
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| Giur. merito, an. 12 (1980), fasc. 6, pt. 1, pag. 1041-1047
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D745
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| L' A. condivide pienamente l' interpretazione che il Pretore di
Viterbo da sul potere disciplinare dell' imprenditore, e cioe' che,
una volta accertata la inesistenza di un codice disciplinare
aziendale, va dichiarata la nullita' delle sanzioni irrogate dal
datore di lavoro. Rileva infatti come la nuova normativa (comma 1
art. 7 statuto dei lavoratori) stabilisca che ove non sia
espressamente previsto come illecito, nessun comportamento e'
disciplinarmente perseguibile e che le sanzioni corrispondenti a
ciascun illecito disciplinare debbono essere espressamente e
tassativamente prestabilite. Riguardo al principio enunciato nella
seconda massima, quello della forma di pubblicita' delle norme
disciplinari, pur accogliendo l' affermazione del Pretore, che
esclude la validita' della consegna al lavoratore del testo scritto
della contrattazione collettiva ove in essa sia contenuto il
complesso delle norme disciplinari, critica la limitazione della
funzione costitutiva della affissione al solo caso in cui la
normativa disciplinare e' completamente di derivazione collettiva,
aderendo invece alla tesi dell' assoluta insostituibilita' dell'
affissione, prevista quale unica forma di pubblicizzazione della
disposizione di legge summenzionata.
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| art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 2106 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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