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139820
IDG810601161
81.06.01161 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mizzoni Carlo
Il potere disciplinare nei recenti orientamenti giurisprudenziali sull' art. 7 dello statuto dei lavoratori
Nota a Pret. Viterbo 4 marzo 1980
Giur. merito, an. 12 (1980), fasc. 6, pt. 1, pag. 1041-1047
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D745
L' A. condivide pienamente l' interpretazione che il Pretore di Viterbo da sul potere disciplinare dell' imprenditore, e cioe' che, una volta accertata la inesistenza di un codice disciplinare aziendale, va dichiarata la nullita' delle sanzioni irrogate dal datore di lavoro. Rileva infatti come la nuova normativa (comma 1 art. 7 statuto dei lavoratori) stabilisca che ove non sia espressamente previsto come illecito, nessun comportamento e' disciplinarmente perseguibile e che le sanzioni corrispondenti a ciascun illecito disciplinare debbono essere espressamente e tassativamente prestabilite. Riguardo al principio enunciato nella seconda massima, quello della forma di pubblicita' delle norme disciplinari, pur accogliendo l' affermazione del Pretore, che esclude la validita' della consegna al lavoratore del testo scritto della contrattazione collettiva ove in essa sia contenuto il complesso delle norme disciplinari, critica la limitazione della funzione costitutiva della affissione al solo caso in cui la normativa disciplinare e' completamente di derivazione collettiva, aderendo invece alla tesi dell' assoluta insostituibilita' dell' affissione, prevista quale unica forma di pubblicizzazione della disposizione di legge summenzionata.
art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 2106 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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