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139825
IDG810600366
81.06.00366 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mainenti Enrico
Miglioramenti nel fondo da parte del fittuario coltivatore diretto senza comunicazione al proprietario a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 153 del 22 dicembre 1977
Foro nap., an. 26 (1979), fasc. 4, pt. 3, pag. 253-259
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91424
La Corte Costituzionale ha ritenuto la illegittimita' del comma 2 dell' art. 14 l. 11 febbraio 1971 per contrasto con l' art. 3 in relazione agli artt. 41 e 42 Cost., in quanto la stessa, non ponendo alcun limite o requisito, salvo quello della capacita' di esecuzione diretta, escludendo qualsiasi possibilita' di divieto o di controllo, e consentendo, quindi, l' esecuzione di migliorie anche "inscio" o "invito domino", sacrifica oltre ogni misura i diritti del proprietario concedente. Gli effetti giuridici che ne discendono sono costituiti dal venire meno del potere di esperire l' azione per il pagamento dell' indennita', "corrispondente all' aumento di valore conseguito dal fondo e sussistente alla fine dell' affitto", da parte del fittuario coltivatore diretto che abbia eseguito dei miglioramenti senza seguire le procedure previste, e del conseguenziale diritto di ritenzione per l' esecuzione di quei miglioramenti.
art. 14 comma 2 l. 11 febbraio 1971, n. 11 art. 1651 c.c. C. Cost. 22 dicembre 1977, n. 153
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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