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| IDG810600366 | |
| 81.06.00366 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Mainenti Enrico
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| Miglioramenti nel fondo da parte del fittuario coltivatore diretto
senza comunicazione al proprietario a seguito della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 153 del 22 dicembre 1977
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| Foro nap., an. 26 (1979), fasc. 4, pt. 3, pag. 253-259
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D91424
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| La Corte Costituzionale ha ritenuto la illegittimita' del comma 2
dell' art. 14 l. 11 febbraio 1971 per contrasto con l' art. 3 in
relazione agli artt. 41 e 42 Cost., in quanto la stessa, non ponendo
alcun limite o requisito, salvo quello della capacita' di esecuzione
diretta, escludendo qualsiasi possibilita' di divieto o di controllo,
e consentendo, quindi, l' esecuzione di migliorie anche "inscio" o
"invito domino", sacrifica oltre ogni misura i diritti del
proprietario concedente. Gli effetti giuridici che ne discendono sono
costituiti dal venire meno del potere di esperire l' azione per il
pagamento dell' indennita', "corrispondente all' aumento di valore
conseguito dal fondo e sussistente alla fine dell' affitto", da parte
del fittuario coltivatore diretto che abbia eseguito dei
miglioramenti senza seguire le procedure previste, e del
conseguenziale diritto di ritenzione per l' esecuzione di quei
miglioramenti.
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| art. 14 comma 2 l. 11 febbraio 1971, n. 11
art. 1651 c.c.
C. Cost. 22 dicembre 1977, n. 153
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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