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139827
IDG810600368
81.06.00368 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Razza Leo
Il contratto di locazione di immobili urbani ed il nuovo diritto di famiglia
Foro nap., an. 26 (1979), fasc. 4, pt. 3, pag. 279-283
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30640
E' predominante l' opinione che il contratto di locazione e' un contratto tipicamente obbligatorio in forza del quale sorge l' obbligo di "far godere" una data cosa; e che tale obbligo, in quanto contrattuale, e' un diritto personale di godimento. Da questo discende che in relazione alla stipula di un contratto di locazione, sia da parte del locatore che da parte del conduttore e sempre che nei due nuclei familiari sia in atto il regime di comunione familiare, e' necessario che resulti, in modo esplicito e formale, che la manifestazione di volonta' di locare sia di entrambi i coniugi-conduttori. Cio' praticamente significa che tutti i soggetti suindicati sottoscrivano il relativo contratto, ovvero manifestino congiuntamente la loro volonta' di contrarre nella ipotesi di contratto non scritto.
art. 1571 c.c. art. 59 l. 19 maggio 1975, n. 151 art. 180 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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