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139833
IDG810601150
81.06.01150 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gullo Carlo
Sulla nullita' del matrimonio per incapacita' di educare la prole
Nota a S.R.R. Pittsburgen 20 marzo 1980
Dir. fam., an. 9 (1980), fasc. 4, pt. 1, pag. 1088-1098
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D92304
L' A. critica la sentenza della Sacra Romana Rota annotata che dichiara la nullita' del matrimonio per incapacita' di educare la prole. Rileva che l' incapacita' ad educare la prole e' solo un aspetto del diritto-dovere che i coniugi hanno di aiutarsi reciprocamente ma che non ha nulla e che vedere con il contratto matrimoniale, cui i figli sono estranei. Conclude: "una volta che il contraente sia capace di porre in essere un rapporto per se ordinato alla procreazione della prole (e non intenda escludere questa ordinazione sotto l' aspetto volontaristico), l' incapacita' (o il difetto di volonta') di educare la prole puo' essere rilevante, ai fini dell' invalidita' o meno del contratto matrimoniale, solo in quanto ricada in incapacita' (o difetto di volonta') di porre in essere la communio vitae in tutta la sua ampiezza.
can. 1013 C. Iur. Can. can. 1033 C. Iur. Can. can. 1081 C. Iur. Can. can. 1082 C. Iur. Can. can. 1110 C. Iur. Can. can. 1111 C. Iur. Can. can. 1128 C. Iur. Can.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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