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| IDG810601152 | |
| 81.06.01152 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Arrivas Fabio
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| Adoptio naturam imitat? Stato padre e Stato padrone
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| Nota a decr. Trib. min. Palermo 18 giugno 1980
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| Dir. fam., an. 9 (1980), fasc. 4, pt. 1, pag. 1175-1182
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30140; D30141
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| L' A. esamina la decisione del Tribunale di Palermo che in tema di
adozione, affronta tre problemi generali per giungere alla soluzione
di rifiuto della richiesta di adozione. Concorda pienamente con la
prima affermazione che ritiene tacitamente abrogata la disposizione
contenuta nell' art. 313 c.c. dalla modifica apportata dall' art. 3
l. 5 giugno 1967 n. 431 che ha attribuito la competenza a pronunciare
l' adozione ordinaria al Tribunale, anziche' alla Corte d' Appello.
Non accoglie invece la teoria della trasformazione automatica della
richiesta adozione ordinaria in adozione speciale, dal momento che il
diritto positivo prevede l' istituto della adozione speciale a fianco
all' istituto dell' adozione ordinaria, e non in sostituzione di
questo. Ne' condivide il terzo punto della decizione in quanto "il
Tribunale ritiene che una persona a sessant' anni non possa adottare
una bambina di tre anni", poiche', rileva, se si va in cerca dell'
"optimun" sociale e culturale quella che dovrebbe essere la
protezione del minore privo di genitori, si trasforma in un nocumento
dello stesso.
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| art. 313 c.c.
art. 314/2 c.c.
art. 15 disp. prel. c.c.
art. 739 c.p.c.
l. 5 giugno 1967, n. 431
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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