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139834
IDG810601152
81.06.01152 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Arrivas Fabio
Adoptio naturam imitat? Stato padre e Stato padrone
Nota a decr. Trib. min. Palermo 18 giugno 1980
Dir. fam., an. 9 (1980), fasc. 4, pt. 1, pag. 1175-1182
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30140; D30141
L' A. esamina la decisione del Tribunale di Palermo che in tema di adozione, affronta tre problemi generali per giungere alla soluzione di rifiuto della richiesta di adozione. Concorda pienamente con la prima affermazione che ritiene tacitamente abrogata la disposizione contenuta nell' art. 313 c.c. dalla modifica apportata dall' art. 3 l. 5 giugno 1967 n. 431 che ha attribuito la competenza a pronunciare l' adozione ordinaria al Tribunale, anziche' alla Corte d' Appello. Non accoglie invece la teoria della trasformazione automatica della richiesta adozione ordinaria in adozione speciale, dal momento che il diritto positivo prevede l' istituto della adozione speciale a fianco all' istituto dell' adozione ordinaria, e non in sostituzione di questo. Ne' condivide il terzo punto della decizione in quanto "il Tribunale ritiene che una persona a sessant' anni non possa adottare una bambina di tre anni", poiche', rileva, se si va in cerca dell' "optimun" sociale e culturale quella che dovrebbe essere la protezione del minore privo di genitori, si trasforma in un nocumento dello stesso.
art. 313 c.c. art. 314/2 c.c. art. 15 disp. prel. c.c. art. 739 c.p.c. l. 5 giugno 1967, n. 431
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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