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139835
IDG810601154
81.06.01154 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dogliotti Massimo
Famiglia di fatto: orientamenti giurisprudenziali e costume sociale
Nota a C. Cost. 14 aprile 1980, n. 45
Dir. fam., an. 9 (1980), fasc. 4, pt. 1, pag. 1059-1066
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D301; D30640
L' A. critica la sentenza della Corte Costituzionale che in tema di "famiglia di fatto" afferma: "non e' fondata - in relazione all' art. 3, primo comma, Cost. - la questione di legittimita' dell' art. 2 bis, comma primo, parte prima, l. 12 agosto 1974 n. 351, e dell' art. 1, comma quarto, parte prima, l. 23 maggio 1950 n. 253, nella parte in cui dette norme non comprendono tra i beneficiarii della proroga legale il convivente more uxorio del conduttore defunto". Rileva che tale interpretazione contrasta con la dottrina e la giurisprudenza dominante, le quali privilegiano un modello familiare non piu' fondato esclusivamente sul vincolo formale del matrimonio ma piuttosto sulla stabilita' dei sentimenti e degli interessi che ne legano i componenti, equiparando, percio', per taluni effetti e segnatamente in tema di "diritto all' abitazione" la famiglia di fatto alla famiglia legittima. Aggiunge che, essendo la questione della rilevanza dell' unione di fatto assai complessa e dibattuta, non pare lecito neppure alla Corte Costituzionale "escluderla" sic et simpliciter, in poche righe e con scarse argomentazione.
art. 3 comma 1 Cost. art. 2 bis l. 12 agosto 1974, n. 351 art. 1 l. 23 maggio 1950, n. 253
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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