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139842
IDG810601162
81.06.01162 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Farenga Luigi
Registrazione televisiva e diritto d' autore
Nota a ord. Pret. Roma 12 ottobre 1979
Giur. merito, an. 12 (1980), fasc. 6, pt. 1, pag. 1062-1069
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D311321
L' A. condivide la decisione del Pretore di Roma sia riguardo al problema della "registrazione televisiva", sia riguardo a quello del "diritto d' autore". Riconosce che la registrazione televisiva pur richiedendo una certa "creativita' tecnica" non possiede pero' quei requisiti di "creativita' ed originalita' espressiva" necessari perche' un' opera sia oggetto di tutela da parte della legge sul diritto d' autore; e colloca, d' accordo con il Pretore, l' opera in esame tra le opere di documentazione, cioe' tra quelle nelle quali il cineasta deve catturare l' avvenimento che gli si presenta davanti all' obiettivo nel modo piu' reale possibile, al contrario che nella opera cinematografica vera e propria dove e' il cineasta stesso che crea l' avvenimento. Per quanto riguarda la qualifica di "coautore", pur condividendo quanto affermato dal Pretore, reputa necessario puntualizzare i caratteri delle opere di collaborazione.
art. 10 l. 22 aprile 1941, n. 633 art. 1 l. 22 aprile 1941, n. 633 art. 2 l. 22 aprile 1941, n. 633 art. 2575 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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