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| IDG810601163 | |
| 81.06.01163 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Finocchiaro Mario
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| Osservazioni minime sull' impresa familiare (a proposito di diritto
intertemporale e sulla competenza a conoscere delle controversie
derivanti dall' applicazione dell' art. 230 bis c.c.)
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| Nota a Trib. Parma 10 novembre 1979
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| Giur. merito, an. 12 (1980), fasc. 6, pt. 1, pag. 1049-1052
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30128
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| L' A. concorda con la decisione del Tribunale di Parma che afferma l'
inapplicabilita' dell' art. 230 bis c.c. nel caso in cui la
prestazione dell' attivita' lavorativa nell' ambito della cosi' detta
impresa familiare sia cessata gia' anteriormente alla data di entrata
in vigore della legge n. 151 del 1975. Dopo aver dimostrato che il
richiamo della parte attrice all' art. 226 l. n. 151 del 1975,
(richiamo del tutto omesso dalla decisione in esame), era
assolutamente ininfluente ai fini del decidere, rileva che un altro
aspetto non tenuto presente nella decisione, riguardava il problema,
non agitato dalle parti, della competenza o meno del Tribunale a
conoscere, in primo grado con il rito ordinario, la controversia "de
qua". Rileva che il Tribunale prima ancora di discutere nel merito
doveva, d' ufficio, e accertare se esisteva, in materia, la propria
competenza, e esclusala relativamente alla domanda formulata in via
principale, dichiarare, sul punto, la competenza funzionale del
Pretore di Parma quale giudice del lavoro.
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| art. 230 bis c.c.
art. 89 l. 19 maggio 1975, n. 151
art. 240 l. 19 maggio 1975, n. 151
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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