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139843
IDG810601163
81.06.01163 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Finocchiaro Mario
Osservazioni minime sull' impresa familiare (a proposito di diritto intertemporale e sulla competenza a conoscere delle controversie derivanti dall' applicazione dell' art. 230 bis c.c.)
Nota a Trib. Parma 10 novembre 1979
Giur. merito, an. 12 (1980), fasc. 6, pt. 1, pag. 1049-1052
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30128
L' A. concorda con la decisione del Tribunale di Parma che afferma l' inapplicabilita' dell' art. 230 bis c.c. nel caso in cui la prestazione dell' attivita' lavorativa nell' ambito della cosi' detta impresa familiare sia cessata gia' anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 151 del 1975. Dopo aver dimostrato che il richiamo della parte attrice all' art. 226 l. n. 151 del 1975, (richiamo del tutto omesso dalla decisione in esame), era assolutamente ininfluente ai fini del decidere, rileva che un altro aspetto non tenuto presente nella decisione, riguardava il problema, non agitato dalle parti, della competenza o meno del Tribunale a conoscere, in primo grado con il rito ordinario, la controversia "de qua". Rileva che il Tribunale prima ancora di discutere nel merito doveva, d' ufficio, e accertare se esisteva, in materia, la propria competenza, e esclusala relativamente alla domanda formulata in via principale, dichiarare, sul punto, la competenza funzionale del Pretore di Parma quale giudice del lavoro.
art. 230 bis c.c. art. 89 l. 19 maggio 1975, n. 151 art. 240 l. 19 maggio 1975, n. 151
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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