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139844
IDG810601164
81.06.01164 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Danza Donato
Questioni sulla competenza del Pretore in funzione di giudice del lavoro
Nota a Pret. Torremaggiore 21 novembre 1978
Giur. merito, an. 12 (1980), fasc. 6, pt. 1, pag. 1103-1106
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D760; D4192
L' A. concorda con la decisione del Pretore di Torremaggiore laddove afferma: "la l. n. 533 del 1973, che ha attribuito all' esclusiva competenza del Pretore le controversie in materia di lavoro subordinato, non ha abrogato la disposizione speciale dell' art. 24 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, nella parte in cui attribuisce al Tribunale che ha dichiarato il fallimento anche la competenza a conoscere delle azioni relative a rapporti di lavoro". Non condivide invece la forma del provvedimento adottata dal giudice per declinare la propria competenza e cioe' la sentenza a norma dell' art. 38 c.p.c., una volta esclusa l' applicabilita' alla fattispecie dell' art. 428 c.p.c.. Ritiene invece applicabile l' art. 427, rilevando che in presenza di una causa che travalica i limiti di competenza dell' ufficio al quale appartiene il giudice del lavoro adito, il Pretore ha il potere-dovere di rimettere le parti "con ordinanza" davanti al magistrato competente, anche se tra le parti sia controversa proprio la questione pregiudiziale sulla competenza, e cio' in deroga al principio generale che impone di risolvere con sentenza le questioni pregiudiziali di rito. Sostiene che ad un attento esame risulta che il riferimento contenuto nell' art. 427 c.p.c. a causa che riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall' art. 409 c.p.c. vale a delineare in senso negativo l' ambito della competenza funzionale del Pretore-giudice del lavoro, sia interna all' ufficio di cui fa parte, sia esterna ad esso, abbracciando ogni possibile ipotesi per la quale egli deve spogliarsi della cognizione del processo con provvedimento avente la forma piu' sbrigativa dell' ordinanza proprio in armonia con la celerita' del rito speciale che e' chiamato ad applicare.
l. 11 agosto 1973, n. 533 art. 409 c.p.c. art. 413 c.p.c. art. 427 c.p.c. art. 428 c.p.c. r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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