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| IDG810601639 | |
| 81.06.01639 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bata' Antonella
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| In tema di matrimonio putativo
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| Nota a Trib. Napoli sez. I 2 maggio 1979, n. 3098
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| Dir. giur., s. 3, vol. 96, an. 37 (1981), fasc. 1, pag. 169-183
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D301220; D94614
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| Premesso che la sentenza annotata sollecita alcune considerazioni
circa il problema dei limiti della retroattivita' della pronuncia
ecclesiastica di nullita' di un matrimonio concordatario. L' A., in
relazione all' istituto del matrimonio putativo, sulla base dei
principi affermati con la riforma del diritto di famiglia, procede in
primo luogo ad esaminare il problema dei rapporti tra la pronuncia
ecclesiastica di nullita' ed il procedimento di separazione personale
in corso davanti al giudice civile. Problema questo che ha costituito
la questione principale risolta dalla sentenza. L' A. passa quindi
all' esame dei rapporti tra l' ordinamento canonico e quello civile
circa la disciplina del matrimonio putativo; illustra il fondamento
di tale istituto, e le giustificazioni di esso elaborate dalla
dottrina specie in relazione ai principi enunciati con la riforma del
diritto di famiglia. In particolare si sofferma ad illustrare gli
elementi necessari che concorrono a realizzare la fattispecie del
matrimonio putativo prevista dall' art. 128 c.c. ed i provvedimenti
che possono essere adottati dal giudice civile in relazione agli
effetti del matrimonio putativo, e cioe' quelli relativi ai rapporti
patrimoniali tra coniugi ed all' affidamento e mantenimento dei figli
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| art. 17 c.c.
art. 18 c.c.
art. 128 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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