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139862
IDG810601660
81.06.01660 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferrarini Guido
Pagamento del premio e art. 1901 cod. civ. nell' assicurazione marittima corpi
Nota a Trib. Genova 28 aprile 1980
Assic., an. 47 (1980), fasc. 6, pt. 2, pag. 255-280
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3161; D9349
L' art. 1901 c.c. collega al mancato pagamento del premio due ordini di effetti. Anzitutto e' prevista una sospensione della copertura assicurativa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto da lui dovuto. Inoltre puo' verificarsi la risoluzione di diritto del contratto se l' assicuratore, entro sei mesi dalla scadenza del premio, non agisce per la riscossione. Secondo l' A. tale norma si applica anche all' assicurazione marittima ma, contrariamente a quanto affermato nella sentenza annotata, va contemplata con l' adozione del principio di buona fede che impone all' assicurazione, nei congrui casi, di sollecitare il pagamento del premio prima di eccepire la sospensione della garanzia.
art. 1901 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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