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139864
IDG810601662
81.06.01662 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Geri Vinicio
Massimale di polizza, svalutazione monetaria e mora dell' assicurator
Relazione al secondo Convegno giuridico nazionale citta' di Udine svoltosi a Udine dal 20 al 22 giugno 1980
Assic., an. 47 (1980), fasc. 6, pt. 1, pag. 535-564
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D316
L' A. sostiene che tutte le obbligazioni risarcitorie danno luogo ad una obbligazione di valore. Sono pure di valore le obbligazioni non pecuniarie. Le obbligazioni pecuniarie sono invece soggette al principio nominalistico; ma in caso di ritardo imputabile diventano anche esse risarcitorie e quindi di valore, con la conseguenza che sono soggette a rivalutazione monetaria. L' applicazione di questi principi al settore assicurativo fa si che, avendo l' obbligazione dell' assicuratore carattere pecuniario essa si risolve in un debito di valuta. Da cio' l' invalicabilita' del massimale salvo superamento nel caso di cattiva gestione della lite.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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