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139876
IDG810601675
81.06.01675 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Contento Gaetano
Sulla violazione degli obblighi di assistenza morale nel corso del giudizio di separazione
Nota Trib. Milano 28 settembre 1979
Dir. fam., an. 10 (1981), fasc. 1, pt. 1, pag. 123-130
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30127
L' A. evidenzia come il Tribunale con la sentenza annotata abbia voluto ribadire il principio, gia' affermato in altre pronunce, secondo cui le situazioni di conflittualita' insorte fra coniugi non legittimano la risoluzione "ad nutum" degli obblighi di assistenza derivanti dal vincolo matrimoniale, affermando in particolare che ai coniugi continuano a far carico, anche durante il corso del processo di separazione, gli obblighi di reciproca assistenza morale fin quando il giudice civile non abbia definitivamente pronunziato con sentenza irrevocabile, la loro separazione. Tale affermazione e' dall' A. qualificata veramente grave e pertanto ritiene doveroso sottolineare la piu' assoluta inaccettabilita', illustrando ampiamente i motivi per cui non e' possibile condividerne le conclusioni. L' A. afferma infine che se si e' d' accordo sul fatto che senza l' "affectio" la famiglia non puo' sussistere ne' realizzarsi, appare ancor piu' manifesta, in tutta la sua contradditorieta', la posizione sostenuta nella sentenza annotata che, mentre da un lato riconosce la intrinseca carenza di illiceita' dei fatti di "abbandono", in presenza di giusta causa vorrebbe pero' riservare al momento dell' accertamento giudiziale il verificarsi dei relativi effetti.
art. 570 c.p. art. 708 c.p.c. art. 180 disp. att. c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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