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| IDG810601675 | |
| 81.06.01675 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Contento Gaetano
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| Sulla violazione degli obblighi di assistenza morale nel corso del
giudizio di separazione
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| Nota Trib. Milano 28 settembre 1979
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| Dir. fam., an. 10 (1981), fasc. 1, pt. 1, pag. 123-130
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30127
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| L' A. evidenzia come il Tribunale con la sentenza annotata abbia
voluto ribadire il principio, gia' affermato in altre pronunce,
secondo cui le situazioni di conflittualita' insorte fra coniugi non
legittimano la risoluzione "ad nutum" degli obblighi di assistenza
derivanti dal vincolo matrimoniale, affermando in particolare che ai
coniugi continuano a far carico, anche durante il corso del processo
di separazione, gli obblighi di reciproca assistenza morale fin
quando il giudice civile non abbia definitivamente pronunziato con
sentenza irrevocabile, la loro separazione. Tale affermazione e'
dall' A. qualificata veramente grave e pertanto ritiene doveroso
sottolineare la piu' assoluta inaccettabilita', illustrando
ampiamente i motivi per cui non e' possibile condividerne le
conclusioni. L' A. afferma infine che se si e' d' accordo sul fatto
che senza l' "affectio" la famiglia non puo' sussistere ne'
realizzarsi, appare ancor piu' manifesta, in tutta la sua
contradditorieta', la posizione sostenuta nella sentenza annotata
che, mentre da un lato riconosce la intrinseca carenza di illiceita'
dei fatti di "abbandono", in presenza di giusta causa vorrebbe pero'
riservare al momento dell' accertamento giudiziale il verificarsi dei
relativi effetti.
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| art. 570 c.p.
art. 708 c.p.c.
art. 180 disp. att. c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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