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| IDG810601677 | |
| 81.06.01677 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Dall' Ongaro Francesco
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| Considerazioni sul periodo di tempo che deve intercorrere tra la
separazione ed il divorzio: dato positivo e sua rispondenza al
sistema processuale
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| Nota a Cass. 5 marzo 1980, n. 1485
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| Dir. fam., an. 10 (1981), fasc. 1, pt. 1, pag. 32-45
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30126
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| L' A. evidenzia come la sentenza annotata affronti due problemi:
primo se ai fini del divorzio il periodo della separazione di fatto
possa far cumulo con quello della separazione legale, problema
risolto nel senso della ammissibilita' del cumulo: secondo se il
prescritto periodo di separazione possa maturarsi anche nel corso
della causa di divorzio, risolto nel senso che il periodo di
separazione debba maturarsi prima dell' inizio della causa di
divorzio, e se essa sia stata promossa con il rispetto del termine
minimo previsto dalla legge, ma l' opposizione del convenuto abbia
elevato questo termine portandolo a maturarsi in data successiva alla
domanda, la causa diviene improcedibile e non puo' essere mantenuta
in vita per attendere che il termine cosi' prorogato abbia modo di
giungere a maturarsi. Illustrando tale decisione l' A. ne rileva l'
assoluta fedelta' al dato testuale, che ritiene esprimere nella
seguente chiave di lettura: nessuno dei termini previsti, siano essi
imposti dalla legge o suscitati dalla opposizione del convenuto, deve
maturarsi in corso di causa, ma devono gia' essersi maturati prima
della proposizione della domanda. Svolge infine alcune osservazioni
marginali alla sentenza annotata che fra l' altro ritiene spieghi a
quali tematiche abbia inteso attenersi per giungere alle sue
conclusioni.
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| art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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