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139877
IDG810601677
81.06.01677 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dall' Ongaro Francesco
Considerazioni sul periodo di tempo che deve intercorrere tra la separazione ed il divorzio: dato positivo e sua rispondenza al sistema processuale
Nota a Cass. 5 marzo 1980, n. 1485
Dir. fam., an. 10 (1981), fasc. 1, pt. 1, pag. 32-45
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30126
L' A. evidenzia come la sentenza annotata affronti due problemi: primo se ai fini del divorzio il periodo della separazione di fatto possa far cumulo con quello della separazione legale, problema risolto nel senso della ammissibilita' del cumulo: secondo se il prescritto periodo di separazione possa maturarsi anche nel corso della causa di divorzio, risolto nel senso che il periodo di separazione debba maturarsi prima dell' inizio della causa di divorzio, e se essa sia stata promossa con il rispetto del termine minimo previsto dalla legge, ma l' opposizione del convenuto abbia elevato questo termine portandolo a maturarsi in data successiva alla domanda, la causa diviene improcedibile e non puo' essere mantenuta in vita per attendere che il termine cosi' prorogato abbia modo di giungere a maturarsi. Illustrando tale decisione l' A. ne rileva l' assoluta fedelta' al dato testuale, che ritiene esprimere nella seguente chiave di lettura: nessuno dei termini previsti, siano essi imposti dalla legge o suscitati dalla opposizione del convenuto, deve maturarsi in corso di causa, ma devono gia' essersi maturati prima della proposizione della domanda. Svolge infine alcune osservazioni marginali alla sentenza annotata che fra l' altro ritiene spieghi a quali tematiche abbia inteso attenersi per giungere alle sue conclusioni.
art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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