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139897
IDG810601830
81.06.01830 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dardani Maurizio
La clausola "time lost in waiting for berth to count as loading/discharging time" (oppure: "... as laytime"), nella giurisprudenza
Nota a Cass. sez. I 7 luglio 1980, n. 4328
Dir. maritt., s. 3, an. 83 (1981), fasc. 1, pag. 27-39
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D93436; D934320
L' A. prende in esame la giurisprudenza italiana in tema di computo di stallie in seguito alla modifica della clausola "time lost" del contratto di noleggio per merci, per constatare se la modifica "as laytime" ha comportato effetti rilevanti. Rileva che in alcune sentenze vi e' stata l' indebita applicazione della giurisprudenza inglese sull' interpretazione della clausola, mentre per altre la prassi italiana e' stata di computare il tempo perso, separandolo dalle stallie e di aggiungerlo alla fine, rispettando in tal modo gli interessi del caricatore e dell' armatore. Ritiene infine che la sentenza annotata e' in contrasto con la giurisprudenza presa in esame ma, se viene considerata la modifica alla clausola del tempo perso nella formulazione "as laytime", questo assurge a criterio decisivo e pertanto il tempo perso va considerato come tempo di stallia con decorrenza prima dell' effettiva prontezza della nave.
art. 444 c. nav. art. 449 c. nav. art. 1363 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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