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139902
IDG810601837
81.06.01837 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cala' Franco
Il requisito della straordinarieta' od occasionalita' dell' opera o del servizio nella disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
Nota a Cass. 26 marzo 1980, n. 2022
Giust. civ., an. 31 (1981), fasc. 5, pt. 1, pag. 1108-1111
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D734
Preliminarmente l' A. sottopone a critica la tesi di coloro che interpretano restrittivamente la legge n. 230/62 che disciplina il rapporto di lavoro a tempo determinato: il fatto che la scelta di fondo del legislatore imponga di impedire qualsiasi tentativo di eludere la normativa sul lavoro a tempo indeterminato non vuol dire che il contratto a termine non possieda una sua ragion d' essere in relazione a determinate circostanze, ove ricorrano esigenze dell' impresa e dei lavoratori stessi a privilegiare un rapporto a tempo determinato. In tale prospettiva deve essere risolta la questione dell' interpretazione dei caratteri di straordinarieta' ed occasionalita' ex art. 1 l. n. 230/62. La Cassazione esclude che esigenze con tali caratteristiche possano verificarsi soltanto al di fuori delle normali attivita' dell' impresa e l' A. sottolinea come una diversa soluzione comporterebbe un sostanziale svuotamento della norma in esame. In conclusione, l' A. tratta della forma del contratto di lavoro a tempo determinato.
art. 1 l. 18 aprile 1962, n. 230 art. 2097 c.c. l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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