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139916
IDG810601857
81.06.01857 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tinelli Giuseppe
Esecuzione esattoriale e responsabilita' del socio unico azionista
Nota a Cass. 16 giugno 1980, n. 3819
Giust. civ., an. 31 (1981), fasc. 3, pt. 1, pag. 567-571
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2182; D214
Per escludere l' ultrattivita' del ruolo d' imposta a carico della societa' nei confronti del socio unico azionista, la Cassazione ha limitato la portata dell' art. 201 d.p.r. 29/1/58, n. 645 (t.u. sulle imposte dirette) alle ipotesi in cui il coobbligato assuma la natura di responsabile d' imposta, negando poi che tale concetto possa rientrare nella previsione di cui all' art. 2362 c.c.. L' A. ritiene che la limitazione di cui sopra non sia in realta' giustificata dal tenore dell' art. 201 che, apparendo come una disposizione speciale, deve contenere in se stessa i criteri per un' esatta delimitazione dei confini di operativita' dell' istituto. La norma individua infatti questi limiti nel concetto di coobbligazione solidale e solo in quello. In ogni caso, e' possibile dimostrare come si raggiungano gli stessi risultati, indipendentemente dal fatto che si accolga il concetto del responsabile d' imposta o quello del coobbligato solidale, in quanto la responsabilita' illimitata dell' unico azionista non puo' considerarsi solidale, cosi' come non possiede gli elementi atti a qualificarlo responsabile d' imposta.
art. 2362 c.c. art. 201 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645 art. 15 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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