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| IDG810601857 | |
| 81.06.01857 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Tinelli Giuseppe
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| Esecuzione esattoriale e responsabilita' del socio unico azionista
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| Nota a Cass. 16 giugno 1980, n. 3819
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| Giust. civ., an. 31 (1981), fasc. 3, pt. 1, pag. 567-571
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D2182; D214
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| Per escludere l' ultrattivita' del ruolo d' imposta a carico della
societa' nei confronti del socio unico azionista, la Cassazione ha
limitato la portata dell' art. 201 d.p.r. 29/1/58, n. 645 (t.u. sulle
imposte dirette) alle ipotesi in cui il coobbligato assuma la natura
di responsabile d' imposta, negando poi che tale concetto possa
rientrare nella previsione di cui all' art. 2362 c.c.. L' A. ritiene
che la limitazione di cui sopra non sia in realta' giustificata dal
tenore dell' art. 201 che, apparendo come una disposizione speciale,
deve contenere in se stessa i criteri per un' esatta delimitazione
dei confini di operativita' dell' istituto. La norma individua
infatti questi limiti nel concetto di coobbligazione solidale e solo
in quello. In ogni caso, e' possibile dimostrare come si raggiungano
gli stessi risultati, indipendentemente dal fatto che si accolga il
concetto del responsabile d' imposta o quello del coobbligato
solidale, in quanto la responsabilita' illimitata dell' unico
azionista non puo' considerarsi solidale, cosi' come non possiede gli
elementi atti a qualificarlo responsabile d' imposta.
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| art. 2362 c.c.
art. 201 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645
art. 15 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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