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| IDG810601886 | |
| 81.06.01886 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Acone Modestino
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| In tema di litispendenza tra processi introdotti con ricorso e di
abuso della tutela urgente da parte del datore di lavoro
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| Nota a Cass. sez. lav. 11 maggio 1979, n. 2704
Cass. sez. lav. 30 marzo 1979, n. 1862
Cass. sez. lav. 29 marzo 1979, n. 1824
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| Foro it., an. 105 (1980), fasc. 9, pt. 1, pag. 2268-2274
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D4192; D760; D44022; D40238
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| L' A. annota 3 massime delle sentenze della Corte di Cassazione in
rassegna, che si riferiscono alla nota problematica dell' inizio
della contemporanea pendenza, dinanzi a giudici diversi, di due
procedimenti di urgenza, iniziati dal datore di lavoro e dal
lavoratore, rispettivamente per l' accertamento della legittimita'
del licenziamento e per la reintegrazione immediata nel posto di
lavoro. Rileva che il complessivo orientamento, emergente da tali
massime, per stabilire il momento rilevante della pendenza dei
processi introdotti con il ricorso "da depositare", puo' essere cosi'
sintetizzato: a) allorquando il giudice, dopo il deposito del
ricorso, puo' esercitare poteri decisori, inaudita altera parte, come
nel caso dei provvedimenti di urgenza, la prevenzione ai fini della
litispendenza si determina con riferimento al momento del deposito;
b) quando, invece, l' attivita' che il giudice compie dopo la
presentazione del ricorso e' limitata alla fissazione dell' udienza
di discussione o ad altri eventuali provvedimenti ordinatori, come
accade per le controversie del lavoro, la prevenzione si ricollega
alla notificazione del ricorso e del decreto. L' A. esamina pure in
breve la connessa questione relativa all' abuso dell' art. 700
c.p.c., rilevando che l' aver fatto decorrere dal deposito del
ricorso gli effetti della litispendenza appare la soluzione piu'
corretta anche per evitare l' abuso della tutela urgente da parte del
datore di lavoro. La nota e' corredata di ampi richiami
giurisprudenziali e dottrinali.
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| art. 39 c.p.c.
art. 414 c.p.c.
art. 700 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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