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139922
IDG810601887
81.06.01887 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Balena Giampiero
Duplice iscrizione a ruolo della stessa causa e mancata riunione dei procedimenti
Nota a Cass. sez. I civ. 6 marzo 1980, n. 1508
Foro it., an. 105 (1980), fasc. 12, pt. 1, pag. 3041-3048
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4141
L' A., annotando la sentenza della Cassazione in epigrafe, che definisce una intricata e anomala vicenda giuridica, svolge su di essa alcune considerazioni e suggerisce alcune precisazioni specie per cio' che concerne le conseguenze della doppia iscrizione a ruolo ed i possibili rimedi. Chiarito quindi che nel caso di duplice iscrizione a ruolo il giudice deve ordinare la riunione dei procedimenti relativi alla stessa causa (e pendenti dinanzi allo stesso ufficio giudiziario), l' A. passa ad esaminare, e questo e' il vero problema posto dalla decisione in epigrafe, cosa succede se il giudice, anziche' disporre la riunione, decide nel merito; in altre parole quali conseguenze provoca la violazione dell' art. 273 c.p.c..
art. 156 c.p.c. art. 158 c.p.c. art. 168 c.p.c. art. 168 bis c.p.c. art. 273 c.p.c. art. 347 c.p.c. art. 348 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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