| La nota ricca di richiami giurisprudenziali, rileva che la
giurisprudenza stessa e' concorde nel ritenere che, mancando nel
concordato preventivo una verifica giudiziale dei crediti, ogni
questione sulla loro sussistenza e sul loro rango, da accertare in un
separato giudizio di cognizione, resta impregiudicata anche dopo il
passaggio in giudicato della sentenza di omologazione. Rileva invece
come, sulla legittimazione nelle azioni di accertamento dei crediti,
il panorama sia piu' variato; ne sono riprova le due sentenze
annotate enuncianti principi parzialmente diversi. La sentenza n.
6042 infatti esclude che, dopo la omologazione del concordato
preventivo, competa al commissario giudiziale ed al liquidatore
alcuna legittimazione; la sentenza n. 6043, opinando che il creditore
interessato debba agire, oltreche' nei confronti del creditore, anche
nei confronti di chiunque altro tenuto all' adempimento o all'
esecuzione delle obbligazioni concordatarie, sembra ammettere una
legittimazione passiva non solo del garante o dell' assuntore, ma, se
vi sia stata cessione dei beni, anche del liquidatore. L' A. ritiene
che sulla legittimazione passiva del garante del concordato o dell'
assuntore non sembra debbano sussistere dubbi circa la soluzione
affermativa, mentre il liquidatore, avendo l' unica funzione di
gestire e liquidare i beni ceduti nell' interesse della massa dei
creditori, e' totalmente estraneo all' accertamento dei crediti, che
deve intervenire soltanto tra creditore e imprenditore concordatario.
L' A. formula infine altre considerazioni di minor conto in margine
alla sentenza annotata.
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