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| IDG810601890 | |
| 81.06.01890 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Mazzotta Oronzo
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| Le "rappresentanze" a tutela della salute fra statuto dei lavoratori
e riforma sanitaria
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| Nota a Cass. 5 dicembre 1980, n. 6339
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| Foro it., an. 105 (1980), fasc. 12, pt. 1, pag. 2993-2999
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D0411; D0420; D7772; D7111
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| L' A. pone in evidenza come ad oltre dieci anni dalla entrata in
vigore dello statuto dei lavoratori la Corte di Cassazione si
pronunzi per la prima volta sul tema della natura giuridica delle
rappresentanze, cui l' art. 9 della legge stessa conferisce i diritti
di controllo e promozione delle misure necessarie per la tutela dei
lavoratori nell' impresa. Ritiene opportuno ripercorrere l'
itinerario seguito dalla Cassazione per sottoporre a verifica critica
taluni passaggi argomentativi del giudizio, ristretto al solo quesito
dell' ammissibilita' della partecipazione alle rappresentanze di cui
all' art. 9 di esperti non legati da rapporto di lavoro subordinato
con l' imprenditore. Rileva come la discussione originaria del 1971
del Pretore di Milano, da cui prende le mosse la vicenda processuale,
e quella successiva del 1974 del Tribunale, si inquadrino nel filone
"aperturista", largamente maggioritario, confermato in seguito anche
da altri giudici; indirizzo criticato dalla Cassazione che fa perno
su varie argomentazioni per escludere che della rappresentanza in
se', di cui al citato art. 9, possono far parte esperti estranei all'
impresa, in considerazione del fatto che dei diritti di "controllo" e
"promozione" sono titolari, uti singuli, tutti gli appartenenti alla
medesima comunita' di rischio, proprio perche' tali diritti non
costituiscono altro che lo sviluppo e la strumentazione funzionale
della situazione soggettiva, che si contrappone all' obbligo di
sicurezza. L' A. pone, infine, in evidenza come il tema dibattuto
abbia ormai assunto una coloritura tutt' affatto diversa e lontana
dall' impronta impressagli dallo statuto attraverso la legge di
riforma sanitaria, che configura un inedito tipo di gestione
collettiva del diritto costituzionale della salute, cambiando i
termini di riferimento avuti presenti dal legislatore del settanta e
proponendo una lettura correttiva dello stesso art. 9 dello statuto;
da qui la perdita "sostanziale" di consistenza del tema nella
sentenza della Cassazione in esame.
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| art. 32 Cost.
art. 41 Cost.
art. 2087 c.c.
art. 9 l. 20 maggio 1970, n. 300
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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