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139925
IDG810601890
81.06.01890 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mazzotta Oronzo
Le "rappresentanze" a tutela della salute fra statuto dei lavoratori e riforma sanitaria
Nota a Cass. 5 dicembre 1980, n. 6339
Foro it., an. 105 (1980), fasc. 12, pt. 1, pag. 2993-2999
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D0411; D0420; D7772; D7111
L' A. pone in evidenza come ad oltre dieci anni dalla entrata in vigore dello statuto dei lavoratori la Corte di Cassazione si pronunzi per la prima volta sul tema della natura giuridica delle rappresentanze, cui l' art. 9 della legge stessa conferisce i diritti di controllo e promozione delle misure necessarie per la tutela dei lavoratori nell' impresa. Ritiene opportuno ripercorrere l' itinerario seguito dalla Cassazione per sottoporre a verifica critica taluni passaggi argomentativi del giudizio, ristretto al solo quesito dell' ammissibilita' della partecipazione alle rappresentanze di cui all' art. 9 di esperti non legati da rapporto di lavoro subordinato con l' imprenditore. Rileva come la discussione originaria del 1971 del Pretore di Milano, da cui prende le mosse la vicenda processuale, e quella successiva del 1974 del Tribunale, si inquadrino nel filone "aperturista", largamente maggioritario, confermato in seguito anche da altri giudici; indirizzo criticato dalla Cassazione che fa perno su varie argomentazioni per escludere che della rappresentanza in se', di cui al citato art. 9, possono far parte esperti estranei all' impresa, in considerazione del fatto che dei diritti di "controllo" e "promozione" sono titolari, uti singuli, tutti gli appartenenti alla medesima comunita' di rischio, proprio perche' tali diritti non costituiscono altro che lo sviluppo e la strumentazione funzionale della situazione soggettiva, che si contrappone all' obbligo di sicurezza. L' A. pone, infine, in evidenza come il tema dibattuto abbia ormai assunto una coloritura tutt' affatto diversa e lontana dall' impronta impressagli dallo statuto attraverso la legge di riforma sanitaria, che configura un inedito tipo di gestione collettiva del diritto costituzionale della salute, cambiando i termini di riferimento avuti presenti dal legislatore del settanta e proponendo una lettura correttiva dello stesso art. 9 dello statuto; da qui la perdita "sostanziale" di consistenza del tema nella sentenza della Cassazione in esame.
art. 32 Cost. art. 41 Cost. art. 2087 c.c. art. 9 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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