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139953
IDG810601964
81.06.01964 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferrone Pio
Il procedimento per convalida dopo la legge sull' equo canone: prime puntualizzazioni e persistenti incertezze
Nota a Cass. 7 marzo 1981, n. 1290
Giust. civ., an. 31 (1981), fasc. 6, pt. 1, pag. 1313-1316
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4401
Dopo aver sottolineato la complessita' spesso rivestita dai problemi di coordinamento determinati dall' introduzione della legge n. 392/78, l' A. afferma che la sentenza della Cassazione in commento implicitamente riconosce che il procedimento per convalida non e' stato cancellato dalla nuova disciplina delle locazioni; tanto piu' che manca un' abrogazione espressa. Cio' evidentemente non significa pero' che la legge sull' equo canone sia priva di qualsiasi influenza sul procedimento di convalida. Una volta affermato quanto sopra e' evidente che non puo' non essere necessario rispettare i criteri di competenza ex art. 667 c.p.c.. Ancora incerta e' invece la soluzione da dare ad altri interrogativi determinati dalla 392/78: se e quando l' ordinanza di convalida e quella di rilascio ex art. 665 c.p.c. devono contenere la fissazione del termine di rilascio ex art. 56 l. 392/78; se il termine di grazia in favore del conduttore moroso abbia un ambito esteso anche alle locazioni non abitative. In ultimo l' A. affronta le problematiche relative alle conseguenze che ha sulla determinazione della competenza il fatto che il locatario moroso si opponga allo sfratto contestando il calcolo del canone e conseguentemente la mora.
l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 665 c.p.c. art. 667 c.p.c. art. 34 c.p.c. art. 295 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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