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139962
IDG810601976
81.06.01976 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Irti Natalino
Inflazione e rapporti tra privati
Giust. civ., an. 31 (1981), fasc. 6, pt. 2, pag. 308-313
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D306131; D30510
Dopo aver rilevato come, nei rapporti tra privati, la certezza del diritto e' soprattutto certezza delle obbligazioni assunte, l' A. descrive gli interventi del legislatore italiano per attenuare i riflessi dell' inflazione sulle vicende contrattuali private. Lo strumento piu' efficacie e' stato per lungo tempo l' art. 1467 c.c.: attualmente, pero', la perdita del potere d' acquisto del denaro puo' dirsi un fatto ragionevolmente prevedibile e come tale estraneo alla disciplina di tale articolo. Cosicche' ai privati non resta che fare ricorso al principio nominalistico ex art. 1277 c.c., laddove non trovano gia' preordinato un sistema di indicizzazione legale. Ma l' esigenza di strumenti giuridici e di tecniche normative al passo con lo svolgersi delle vicende monetarie rimane sempre viva.
art. 1277 comma 1 c.c. art. 1467 c.c. art. 1 comma 4 d.l. 24 luglio 1973, n. 426 art. 24 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 32 l. 27 luglio 1978, n. 392
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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