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139968
IDG810601948
81.06.01948 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Finocchiaro Mario
Coniuge cui sia stata addebitata la separazione e pensione di riversibilita'
Nota a Cass. sez. I 27 gennaio 1981, n. 622
Giust. civ., an. 31 (1981), fasc. 4, pt. 1, pag. 692-694
D30127; D70332; D30126
Per l' art. 24 l. 30 aprile 1969 n. 153 non ha diritto alla pensione di riversibilita', a carico dell' I.N.P.S., il coniuge superstite, allorche' sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per sua colpa. Tale norma, secondo la sentenza annotata, non e' stata abrogata dalla legge di riforma del diritto di famiglia, ne' e' in contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost.. L' A. ritiene ineccepibili tali conclusioni, uniche accettabili, in base al dettato positivo, ma evidenzia come la normativa vigente, in tema di pensione di riversibilita' del coniuge separato per sua colpa, sia, se non incostituzionale, almeno "ingiusta", atteso che discrimina il superstite non solo a seconda che il de cuius fosse dipendente pubblico o privato, ma riserva un trattamento preferenziale al divorziato superstite, anche se separato per sua colpa. Conclude, pertanto, auspicando una disciplina, quale che essa sia, unitaria della materia e che tenga conto e dell' esistenza dell' istituto del divorzio e delle nuove realta' derivanti dalla l. 19 maggio 1975 n. 151.
art. 24 l. 30 aprile 1969, n. 153 l. 19 maggio 1975, n. 151
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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