| Per l' art. 24 l. 30 aprile 1969 n. 153 non ha diritto alla pensione
di riversibilita', a carico dell' I.N.P.S., il coniuge superstite,
allorche' sia passata in giudicato sentenza di separazione personale
per sua colpa. Tale norma, secondo la sentenza annotata, non e' stata
abrogata dalla legge di riforma del diritto di famiglia, ne' e' in
contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost.. L' A. ritiene ineccepibili tali
conclusioni, uniche accettabili, in base al dettato positivo, ma
evidenzia come la normativa vigente, in tema di pensione di
riversibilita' del coniuge separato per sua colpa, sia, se non
incostituzionale, almeno "ingiusta", atteso che discrimina il
superstite non solo a seconda che il de cuius fosse dipendente
pubblico o privato, ma riserva un trattamento preferenziale al
divorziato superstite, anche se separato per sua colpa. Conclude,
pertanto, auspicando una disciplina, quale che essa sia, unitaria
della materia e che tenga conto e dell' esistenza dell' istituto del
divorzio e delle nuove realta' derivanti dalla l. 19 maggio 1975 n.
151.
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