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139969
IDG810601949
81.06.01949 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Finocchiaro Mario
Legittimita' costituzionale dell' art. 6, comma 2, l. 20 marzo 1980 n. 75
Nota a Cass. 17 gennaio 1981, n. 400
Giust. civ., an. 31 (1981), fasc. 4, pt. 1, pag. 701-703
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7472; D761
Con la sentenza annotata la suprema Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 6, comma 2, l. 20 marzo 1980 n. 75 che, per i giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, ed aventi ad oggetto la riliquidazione dell' indennita' di buonuscita con l' inclusione della tredicesima mensilita' in favore dei dipendenti statali cessati dal servizio, prevede l' estinzione dei giudizi stessi, con compensazione delle spese di lite. L' A. osserva come a seguito della nuova legge tutte le controversie in materia siano devolute alla giurisdizione dei giudici amministrativi e aderisce, in sintesi, alle conclusioni della suprema Corte. Si rileva, infatti, in contrasto con numerosissime pronunce di giudici di merito che hanno invece ritenuto non manifestamente infondata la questione, che in nessun caso questi giudici, tutti appartenenti alla giurisdizione ordinaria, in assenza della norma sospetta di incostituzionalita', avrebbero potuto condannare l' ENPAS al pagamento delle spese di lite in favore del "lavoratore". Ogni giudice, in particolare, deve accertare la propria giurisdizione con riferimento alle norme vigenti al momento della pronuncia e, pertanto, per effetto dell' entrata in vigore della l. n. 75 del 1980 quei giudici avrebbero, in ogni caso, dovuto declinare la propria giurisdizione, per cui soccombente, in quei giudizi, era sempre il lavoratore e non l' ENPAS. Nessuna norma costituzionale, infine, impediva al Parlamento di attribuire ai giudici amministrativi la cognizione delle vertenze in esame, anche atteso che in precedenza tali controversie erano devolute alla giurisdizione dell' autorita' giudiziaria ordinaria non in forza d' una norma espressa ma grazie ad un' interpretazione sistematica della Cassazione, peraltro contrastata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.
art. 6 comma 2 l. 20 marzo 1980, n. 75
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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