| Con la sentenza annotata la suprema Corte ha dichiarato
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale
dell' art. 6, comma 2, l. 20 marzo 1980 n. 75 che, per i giudizi in
corso alla data della sua entrata in vigore, ed aventi ad oggetto la
riliquidazione dell' indennita' di buonuscita con l' inclusione della
tredicesima mensilita' in favore dei dipendenti statali cessati dal
servizio, prevede l' estinzione dei giudizi stessi, con compensazione
delle spese di lite. L' A. osserva come a seguito della nuova legge
tutte le controversie in materia siano devolute alla giurisdizione
dei giudici amministrativi e aderisce, in sintesi, alle conclusioni
della suprema Corte. Si rileva, infatti, in contrasto con
numerosissime pronunce di giudici di merito che hanno invece ritenuto
non manifestamente infondata la questione, che in nessun caso questi
giudici, tutti appartenenti alla giurisdizione ordinaria, in assenza
della norma sospetta di incostituzionalita', avrebbero potuto
condannare l' ENPAS al pagamento delle spese di lite in favore del
"lavoratore". Ogni giudice, in particolare, deve accertare la propria
giurisdizione con riferimento alle norme vigenti al momento della
pronuncia e, pertanto, per effetto dell' entrata in vigore della l.
n. 75 del 1980 quei giudici avrebbero, in ogni caso, dovuto declinare
la propria giurisdizione, per cui soccombente, in quei giudizi, era
sempre il lavoratore e non l' ENPAS. Nessuna norma costituzionale,
infine, impediva al Parlamento di attribuire ai giudici
amministrativi la cognizione delle vertenze in esame, anche atteso
che in precedenza tali controversie erano devolute alla giurisdizione
dell' autorita' giudiziaria ordinaria non in forza d' una norma
espressa ma grazie ad un' interpretazione sistematica della
Cassazione, peraltro contrastata dalla giurisprudenza del Consiglio
di Stato.
| |