| Nella nota si osserva che la sentenza va segnalata non per l'
affermazione della giurisdizione della Corte dei Conti in essa
contenuta nei confronti dei segretari comunali che in concorso con
amministratori di un ente locale abbiano formato titoli di spesa
concessivi ad essi di emolumenti in violazione della l. 23 gennaio
1968 n. 20, quanto perche' il caso in esame pone in evidenza una
situazione di incongruenza del nostro sistema che assoggetta alla
giurisdizione della Corte dei Conti gli amministratori degli enti
locali, a differenza degli amministratori di tutti gli altri enti
pubblici, solo in determinate ben limitate ipotesi. In tal modo, puo'
accadere che, come nel caso di specie, gli amministratori degli enti
locali, in taluni casi, sono sottoposti ad un regime di
responsabilita' amministrativa, perche' assoggettati alla
giurisdizione della Corte dei Conti; in altri casi, invece, finiscono
per godere di una sorta d' immunita' di fatto, perche' contro di essi
dovrebbe azionarsi, innanzi al giudice ordinario, l' organo elettivo
del comune, il che, per quanto consta, difficilmente avviene. Una
tale situazione, si sostiene nella nota, e' dovuta alla mancata
dichiarazione d' illegittimita' costituzionale degli artt. 261, 263,
264, 265 t.u. legge comunale e provinciale, essendosi la Corte
Costituzionale, con la sentenza 2 giugno 1977 n. 102, limitata a
dichiarare l' inammissibilita' della relativa questione d'
illegittimita' costituzionale sollevata, invece di affrontarla nel
merito.
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