| L' art. 173 l. rg Sicilia 15 marzo 1963 n. 12 commina la decadenza
dalla carica di quei consiglieri comunali che, senza giustificato
motivo, non intervengano ad un certo numero di sedute stabilendo che
la decadenza e', in ogni caso, dichiarata dal consiglio comunale. La
suprema Corte, con la sentenza annotata, ha ritenuto che, poiche'
nella specie, la pronuncia di decadenza implica delle valutazioni
discrezionali da parte del consiglio comunale e la norma stessa mira
in realta' a tutelare il buon funzionamento dei collegi eletti,
spetta alla giurisdizione dei giudici amministrativi conoscere dell'
impugnativa di tali provvedimenti. L' A. critica sotto vari profili
tale pronuncia, osservando tra l' altro, che la l. n. 1147 del 1966
attribuisce alla giurisdizione dell' autorita' giudiziaria ordinaria
ogni controversia in tema di decadenza, senza introdurre alcuna
distinzione, che lo jus in officio dell' eletto ha consistenza di
diritto soggettivo perfetto non degradabile a mero interesse
legittimo, che in altre ipotesi sussiste una certa "discrezionalita'"
nel valutare l' esistenza d' una causa d' ineleggibilita' o di
decadenza ma non e' dubbia, in queste, la giurisdizione dell'
autorita' giudiziaria ordinaria, che molte cause di ineleggibilita'
sono previste appunto per garantire il buon funzionamento degli
organi rappresentativi e, cionostante, non e' controversa in materia
la giurisdizione dell' autorita' giudiziaria ordinaria.
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