Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


139972
IDG810601952
81.06.01952 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Finocchiaro Mario
Giurisdizione amministrativa, in tema di decadenza dalla carica di consigliere comunale?
Nota a Cass. 7 gennaio 1981, n. 74
Giust. civ., an. 31 (1981), fasc. 4, pt. 1, pag. 730-731
D14210
L' art. 173 l. rg Sicilia 15 marzo 1963 n. 12 commina la decadenza dalla carica di quei consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano ad un certo numero di sedute stabilendo che la decadenza e', in ogni caso, dichiarata dal consiglio comunale. La suprema Corte, con la sentenza annotata, ha ritenuto che, poiche' nella specie, la pronuncia di decadenza implica delle valutazioni discrezionali da parte del consiglio comunale e la norma stessa mira in realta' a tutelare il buon funzionamento dei collegi eletti, spetta alla giurisdizione dei giudici amministrativi conoscere dell' impugnativa di tali provvedimenti. L' A. critica sotto vari profili tale pronuncia, osservando tra l' altro, che la l. n. 1147 del 1966 attribuisce alla giurisdizione dell' autorita' giudiziaria ordinaria ogni controversia in tema di decadenza, senza introdurre alcuna distinzione, che lo jus in officio dell' eletto ha consistenza di diritto soggettivo perfetto non degradabile a mero interesse legittimo, che in altre ipotesi sussiste una certa "discrezionalita'" nel valutare l' esistenza d' una causa d' ineleggibilita' o di decadenza ma non e' dubbia, in queste, la giurisdizione dell' autorita' giudiziaria ordinaria, che molte cause di ineleggibilita' sono previste appunto per garantire il buon funzionamento degli organi rappresentativi e, cionostante, non e' controversa in materia la giurisdizione dell' autorita' giudiziaria ordinaria.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati