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Documento


139978
IDG810601979
81.06.01979 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Finocchiaro Mario
Variazioni in tema di pubblico impiego
Nota a Cass. 24 marzo 1981, n. 1681
Giust. civ., an. 31 (1981), fasc. 6, pt. 1, pag. 1268-1270
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D14310; D15304
In sede di regolamento di giurisdizione, controversia di lavoro promossa nei confronti di un ente pubblico non economico, la suprema Corte ha osservato: l' assegnazione, al giudice amministrativo, della competenza giurisdizionale esclusiva in tema di pubblico impiego deriva dalla circostanza che in tali rapporti l' ente pubblico mantiene la propria posizione di supremazia; perche' sorga un rapporto di pubblico impiego e' necessario che risulti la volonta', dell' amministrazione, di attribuire al privato quel particolare status proprio del pubblico dipendente; e' indispensabile, pertanto, perche' possa dirsi esistente un tale tipo di rapporto, che la volonta' dell' amministrazione abbia uno specifico riscontro documentale. L' A. critica tali osservazioni rilevando che le stesse non solo non hanno piu' alcun riscontro nella normativa, e nella pratica, vigente, ma sono contradette dalla piu' recente giurisprudenza in argomento ed auspica, infine, atteso che gran parte dell' attivita' delle sezioni unite della Cassazione e' dedicata a risolvere regolamenti di giurisdizione in materia di controversie di lavoro, che venga introdotta una nuova legge, di raccordo tra l' art. 409 n. 5 c.p.c. e l' art. 7 1.6 dicembre 1971 n. 1034, che permetta, senza incertezze, all' uomo della strada, di conocscere il proprio giudice.
art. 28 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 art. 409 n. 5 c.p.c. art. 7 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 Cass. 15 febbraio 1979, n. 978
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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