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139979
IDG810601980
81.06.01980 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Finocchiaro Mario
Il principio del doppio grado di giudizio e la competenza a conoscere dei danni per occupazione illegittima per il periodo anteriore al sopravvenuto decreto di esproprio
Nota a Cass. 9 marzo 1981, n. 1305
Giust. civ., an. 31 (1981), fasc. 6, pt. 1, pag. 1296-1297
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1310; D42100
Premesso che e' manifestamente infondata - in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale delle norme che attribuiscono, in un unico grado, alla Corte d' Appello, la competenza a conoscere dei giudizi di opposizione alla stima, in caso di espropriazione per pubblica utilita', la suprema Corte ha ritenuto esista un rapporto di connessione tra la causa di risarcimento danni per occupazione ultrabiennale e quella di opposizione alla stima, in cui si sia convertita l' originaria di risarcimento danni, per il periodo successivo al decreto di esproprio intervenuto nelle more di giudizio e ne ha tratto la conclusione che la Corte d' Appello, quale giudice "superiore", e' competente a conoscere di entrambi i giudizi. L' A. critica tali affermazioni rilevando, tra l' altro, e che se eventuali norme che derogano al principio del doppio grado di giudizio non sono incostituzionali, cio' non esclude che le stesse siano eccezionali e, pertanto, di stretta interpretazione, e che l' art. 34 c.p.c. fa' riferimento a rapporti, reciproci, tra giudici "inferiori" e "superiori" che conoscano di una determinata controversia non solo in primo grado, ma anche con la garanzia di un successivo giudizio d' appello, e che, comunque, nella specie, non sussisteva, tra le due domande, il rapporto di pregiudizialita' voluto dall' art. 34 c.p.c., ma trattavasi, unicamente, ai sensi dell' art. 104 c.p.c., di pluralita' di domande tra le stesse parti per cui doveva disporsi la loro separazione, con attribuzione, alla Corte d' Appello, della sola causa di opposizione alla stima.
art. 19 l. 22 ottobr 1971, n. 865 art. 20 l. 22 ottobre 1971, n. 865 art. 24 Cost. art. 3 Cost. art. 42 comma 3 Cost. l. 29 luglio 1980, n. 385 C. Cost. 30 gennaio 1980, n. 5 art. 14 disp. prel. c.c. art. 34 c.p.c. art. 104 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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