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| IDG810900401 | |
| 81.09.00401 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bronzetti Gianfranco
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| Principi costituzionali e responsabilita' penale dei pubblici
dipendenti
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| Riv. pen., an. 104 (1978), fasc. 2, pag. 113-116
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D16113; D022; D5110
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| Basilare per l' esame della responsabilita' dei pubblici dipendenti
e' l' art. 28 Cost., che in concreto configura vari tipi di
responsabilita', tra cui quella penale che sorge nel momento in cui
la condotta omissiva o commissiva del pubblico dipendente configuri
l' ipotesi di un reato. I principi generali che presiedono tale
responsabilita', sanciti da norme costituzionali, sono la previsione
specifica fatta da una norma del fatto costituente reato e il
carattere personale della responsabilita' penale. L' aspetto
problematico, su cui l' A. concreta la sua attenzione, sorge per
quelle fattispecie criminose per le quali e' necessario che il
soggetto attivo rivesta una particolare qualita': quella di "pubblico
ufficiale" o di "incaricato di un pubblico servizio", per cui e'
necessario avere dei criteri distintivi idonei a definire le due
figure. Il codice adotta come criterio distintivo quello del tipo di
attivita' esercitata, mentre l' A. ritiene che la questione vada
affrontata non in termini di "differenziazione", ma di
"giustificazione", con riguardo ai pubblici dipendenti. Le
fattispecie criminose relative al pubblico impiego andrebbero lette
con lo spirito informatore della Costituzione, che non considera i
pubblici dipendenti come delle figure astratte o anormali, ma dei
semplici cittadini con diritti e doveri particolari la cui
trasgressione e' fonte di responsabilita' penale.
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| art. 28 Cost.
art. 97 Cost.
art. 98 Cost.
art. 357 c.p.
art. 358 c.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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