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140049
IDG810900402
81.09.00402 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Laszloczky Paolo
Difensore d' ufficio e ricorso per Cassazione
Riv. pen., an. 104 (1978), fasc. 2, pag. 117-119
D635; D60351
L' A. parte per la sua breve ricerca dall' analisi dell' art. 529 c.p.p. che detta le forme richieste per la proposizione del ricorso per Cassazione. La disciplina in questione presenta punti di notevole contrasto con la Costituzione, creando una disparita' di trattamento fra chi si affida alla difesa fiduciaria e chi, invece, affidato alla difesa ufficiosa si veda nominato un difensore non abilitato al patrocinio di fronte alle magistrature superiori, nel punto in cui impone all' imputato ricorrente la nomina di un difensore abilitato a sottoscrivere i motivi del ricorso. La norma da denunciare per illegittimita' costituzionale, per l' A. non e' l' art. 529 c.p.p. ne' l' art. 532 c.p.p., bensi' l' art. 128 c.p.p., in quanto non prevede che nella fase del giudizio "il difensore d' ufficio dell' imputato debba essere scelto tra gli avvocati iscritti agli albi locali che siano contemporaneamente iscritti all' albo speciale ex art. 33 r.d.l. 1933 n. 1578", almeno quando si procede contro un imputato irreperibile e contumace.
art. 24 Cost. art. 529 c.p.p. art. 532 c.p.p. art. 33 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 art. 128 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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