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Documento


140050
IDG810900403
81.09.00403 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Demetrio Mario
Sulla tutela penale del segreto bancario
Riv. pen., an. 104 (1978), fasc. 3, pag. 225-230
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D04217; D61462; D6144; D51876; D18124
Il problema del fondamento giuridico della ratio del segreto bancario, e dei limiti che il magistrato penale incontra in questo campo, ha come "punto di riferimento" il primo comma dell' art. 47 Cost.. Dottrina e giurisprudenza concordi per quanto riguarda l' esistenza di tale segreto, diversamente interpretano ed individuano il suo fondamento giuridico: una parte della dottrina ne riconosce la fonte nel divieto di rivelazione contenuto nell' art. 10 comma 1 legge bancaria; altri autori e giurisprudenza recente hanno rinvenuto la fonte dell' obbligo del segreto bancario nell' ambito del diritto privato, cioe' nell' uso osservato da sempre dalle banche di mantenere il riserbo piu' stretto sugli affari del cliente. Migliore e' comunque, secondo l' A., la tesi di chi fonda tale segreto nel ramo penalistico inquadrandolo fra quelli professionali e, di conseguenza, facendo riferimento all' art. 622 c.p., circondandolo dei limiti necessari. Il rapporto che intercorre tra banca e cliente si fonda, senza dubbio, su elementi simili a quelli del rapporto fiduciario che si instaura fra le "classiche" figure professionali. Nell' ambito del segreto bancario particolare interesse ed importanza riveste l' analisi di come il segreto stesso venga limitato di fronte ai poteri di coercizione reale della autorita' giudiziaria. La legge, nella dizione dell' art. 340 c.p.p., riconosce al magistrato un potere molto ampio in materia, ulteriormente allargatosi con l' art. 5 L. 159/1956. Tali disposizioni, concepite dal legislatore non per allargare in modo generalizzato i poteri della polizia giudiziaria, devono essere necessariamente garantite da limiti imposti e all' attivita' del magistrato e a quella della polizia giudiziaria, quali la sussistenza di esigenze obiettive tali da sacrificare il segreto "professionale" bancario, inerenti ad un procedimento penale in atto, ed il divieto per la polizia giudiziaria di compiere indagini di propria iniziativa.
art. 47 Cost. art. 5 l. 30 aprile 1976, n. 159 art. 622 c.p. art. 340 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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