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140051
IDG810900404
81.09.00404 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Didone Antonio
Bancarotta semplice documentale e concezione realistica dell' illecit
nota a Pret. Lanciano 10 maggio 1977, n. 176
Riv. pen., an. 104 (1978), fasc. 3, pag. 306-307
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5373; D31321
L' A. rileva come la pronuncia da lui annotata si discosti dalla giurisprudenza prevalente ritenendo che il criterio di imputazione del reato di bancarotta semplice documentale sia costituito dal dolo, quanto meno, nella forma del dolo eventuale e non ascrivendo il reato de quo nella categoria dei reati di pericolo presunto. Il principio a cui la sentenza si ispira e' contenuto nel secondo comma dell' art. 49 c.p., il quale stabilisce che per la punibilita' e' sempre necessaria la lesione o messa in pericolo del bene protetto dalla norma, giustamente individuato nel soddisfacimento proporzionale dei creditori sui beni del fallito.
art. 217 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 art. 42 comma 2 c.p. art. 43 c.p. art. 49 comma 2 c.p.
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