| Il problema dei limiti all' esercizio del diritto di sciopero con
particolare riferimento alle fattispecie penali dei reati di pericolo
non puo' essere, secondo l' A., affrontato adeguatamente se non
attraverso un confronto fra il diritto di sciopero e i reati di
pericolo per verificare se il fatto materiale posto in essere dallo
scioperante sia conforme di volta in volta con la condotta tipica
della fattispecie di reato di pericolo e, qualora lo fosse, accertare
l' esistenza o meno di quella particolare causa d' esecuzione
denominata "esercizio del diritto". Per quanto concerne la prima
analisi il concetto di pericolo si riconduce al criterio della
"probabilita'", la lesione dell' interesse deve essere prevedibile e,
quindi, evitabile dall' agente. Il lavoratore, pertanto, che abbia
posto in essere tutte le dovute cautele idonee ad eliminare la
probabile lesione del bene tutelato, non avra' realizzato la condotta
pericolosa. Al contrario se si adotta il criterio della possibilita',
allo scioperante e' imputabile anche l' evento raro ed eccezionale, e
quindi l' abbandono del proprio lavoro integrera' sempre gli estremi
dell' illecito penale previsto dal particolare reato di pericolo di
volta in volta considerato. In questo caso andrebbe esente da
responsabilita' solo adducendo a propria giustificazione la
scriminante dell' esercizio del diritto. L' applicabilita' o meno
della scriminante e' controversa in dottrina: l' A. facendo ricorso,
per individuare i limiti del diritto di sciopero, al principio
cardine di tutto il diritto penale ("il bilanciamento degli
interessi"), giunge alla conclusione piu' restrittiva negando, in
taluni casi, la possibilita' di esercitare il diritto di sciopero,
senza incorrere nell' illecito penale previsto dalla fattispecie di
pericolo. Tale esito del giudizio di bilanciamento degli interessi
applicato a quelle attivita' lavorative particolari e' pero'
"presunto", in quanto in base al comma 2 dell' art. 49 c.p. che
codifica la concezione realistica dell' illecito penale, l' interesse
della collettivita' deve essere stato posto in pericolo concretamente
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