Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


140052
IDG810900405
81.09.00405 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carpeggiani Gianluigi
Lo sciopero come modalita' della condotta dei reati di pericolo
Riv. pen., an. 104 (1978), fasc. 4, pag. 341-345
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D04201; D50109; D5016
Il problema dei limiti all' esercizio del diritto di sciopero con particolare riferimento alle fattispecie penali dei reati di pericolo non puo' essere, secondo l' A., affrontato adeguatamente se non attraverso un confronto fra il diritto di sciopero e i reati di pericolo per verificare se il fatto materiale posto in essere dallo scioperante sia conforme di volta in volta con la condotta tipica della fattispecie di reato di pericolo e, qualora lo fosse, accertare l' esistenza o meno di quella particolare causa d' esecuzione denominata "esercizio del diritto". Per quanto concerne la prima analisi il concetto di pericolo si riconduce al criterio della "probabilita'", la lesione dell' interesse deve essere prevedibile e, quindi, evitabile dall' agente. Il lavoratore, pertanto, che abbia posto in essere tutte le dovute cautele idonee ad eliminare la probabile lesione del bene tutelato, non avra' realizzato la condotta pericolosa. Al contrario se si adotta il criterio della possibilita', allo scioperante e' imputabile anche l' evento raro ed eccezionale, e quindi l' abbandono del proprio lavoro integrera' sempre gli estremi dell' illecito penale previsto dal particolare reato di pericolo di volta in volta considerato. In questo caso andrebbe esente da responsabilita' solo adducendo a propria giustificazione la scriminante dell' esercizio del diritto. L' applicabilita' o meno della scriminante e' controversa in dottrina: l' A. facendo ricorso, per individuare i limiti del diritto di sciopero, al principio cardine di tutto il diritto penale ("il bilanciamento degli interessi"), giunge alla conclusione piu' restrittiva negando, in taluni casi, la possibilita' di esercitare il diritto di sciopero, senza incorrere nell' illecito penale previsto dalla fattispecie di pericolo. Tale esito del giudizio di bilanciamento degli interessi applicato a quelle attivita' lavorative particolari e' pero' "presunto", in quanto in base al comma 2 dell' art. 49 c.p. che codifica la concezione realistica dell' illecito penale, l' interesse della collettivita' deve essere stato posto in pericolo concretamente
art. 40 Cost. l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 49 comma 2 c.p. art. 51 c.p. art. 55 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati