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140059
IDG810900428
81.09.00428 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Introna Francesco
La psicoterapia come attivita' sanitaria
nota a Pret. Grosseto 23 gennaio 1979 Pret. Roma 9 dicembre 1980 Pret. Roma 6 gennaio 1981
Riv. it. med. leg., an. 3 (1981), fasc. 2, pt. 1, pag. 513-525
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51125; D9691
Stabilito che in seno alla professione di psicoterapeuta esiste un pericoloso disordine (come provano anche le 3 sentenze annotate) per il fatto che si avventurano in essa le persone piu' diverse e delle quali il grado di preparazione non e' controllato all' origine e visto che manca ancora una legge dello Stato in materia, l' A. conclude che la tutela del cittadino e' per il momento affidata solo all' intervento giudiziario alla luce dell' art. 348 c.p.. Tuttavia cio' non vuol dire che il magistrato debba sempre e comunque affermare che la psicoterapia sia attivita' riservata ai medici perche' egli puo' esaminare la singola fattispecie su cui dovra' decidere adattando con saggezza l' interpretazione della legge.
art. 348 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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