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Documento


140062
IDG810900433
81.09.00433 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nuvolone Pietro
L' illecito sportivo nella prospettiva dell' art. 640 c.p.
Indice pen., an. 15 (1981), fasc. 1, pag. 25-33
D51910; D546
L' illecito sportivo, cosi' come descritto nel regolamento di disciplina della FIGC, non integra di per se' il reato di truffa neppure allo stadio del tentativo. Perche' sussista la truffa non bastano gli atti idonei ad alterare la gara e neppure la corruzione, ma occorre anzitutto accertare la falsificazione del risultato e cioe' l' artificio attraverso il quale si induce in errore chi deve compiere un atto di disposizione patrimoniale legato all' esito della prova, cagionando un ingiusto profitto all' autore del reato o ai suoi complici, con danno altrui: e questo profitto e questo danno devono essere previsti e voluti come conseguenze della condotta fraudolenta. Ne consegue che la frode sportiva non puo' essere identificata sic et simpliciter con la truffa.
art. 640 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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