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140064
IDG810900436
81.09.00436 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
La pregiudiziale tributaria in materia di IVA alla Corte Costituzionale
commento a ord. Cass. sez. II pen. 14 gennaio 1981
Indice pen., an. 15 (1981), fasc. 1, pag. 127-130
D538; D60022; D2315
Con l' ordinanza in oggetto la Cassazione ha ribadito anzitutto la tesi, certamente esatta, per cui il reato di frode fiscale non puo' dar luogo ad un' imputazione di truffa; in secondo luogo, ha ritenuto di sollevare una questione di legittimita' costituzionale dell' art. 58 comma 5 d.p.r. 633/1972, in relazione all' art. 50 comma 4 dello stesso decreto in materia di IVA. Questa seconda parte sembra poco persuasiva perche' non si vede come una condizione di punibilita' (o di procedibilita') possa ledere il principio di eguaglianza e il principio di obbligatorieta' dell' azione penale; se si accettasse questa impostazione si inciderebbe gravemente sulla discrezionalita' del potere legislativo e si cancellerebbe una serie di reati dallo stesso codice penale.
art. 50 comma 4 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 58 comma 5 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
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